Settore agricolo: agevolazioni Inps per calamità naturali
Pubblicato il 17 giugno 2025
In questo articolo:
- Quadro normativo di riferimento
- Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN)
- Modalità di finanziamento e riparto alle Regioni
- Categorie di danni risarcibili
- Soggetti beneficiari
- Percentuali massime riconosciute
- Come ottenere gli aiuti
- Presentazione delle domande
- Determinazione del danno e del nesso causale
- Esonero contributivo ex art. 8 del D.lgs 102/2004
- Modalità operative
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Arrivano, con la circolare Inps n. 103 del 16 giugno 2025, importanti istruzioni operative in relazione all’applicazione delle agevolazioni previdenziali previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e disciplinate dal Regolamento (UE) 2022/2472, in favore delle imprese agricole colpite da eventi avversi eccezionali.
In particolare, la circolare si concentra sull’attivazione degli interventi compensativi ex post, tra cui l’esonero contributivo parziale per i datori di lavoro agricoli e i lavoratori autonomi agricoli, misure che si inseriscono nel più ampio contesto del sistema di sostegno al settore agricolo volto a mitigare gli effetti economici negativi derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali.
Quadro normativo di riferimento
Regolamento (UE) 2022/2472
Il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, in vigore dal 14 dicembre 2022 e applicabile fino al 31 dicembre 2029, è lo strumento normativo cardine in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
Tale regolamento, noto anche come Agriculture Block Exemption Regulation (ABER), ha sostituito il precedente Regolamento (UE) n. 702/2014.
L’ABER disciplina le condizioni di esenzione dall’obbligo di notifica preventiva degli aiuti concessi dagli Stati membri alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
In particolare, l’articolo 25 del regolamento riguarda i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, l’articolo 26 quelli da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, mentre l’articolo 37 regola gli aiuti per calamità naturali propriamente dette.
Il regolamento definisce anche le intensità massime di aiuto ammissibili, i criteri soggettivi per l’accesso agli interventi e la tempistica entro la quale i regimi di aiuto devono essere introdotti e gli aiuti erogati (l’intervento è ammesso solo se il danno è superiore al 30% della produzione media aziendale).
Decreto legislativo n. 102/2004
Il D.Lgs. n. 102/2004 è invece la normativa nazionale di riferimento per la gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. L’articolato disciplina:
- gli interventi ex ante, a carattere assicurativo (art. 2);
- gli interventi compensativi ex post, attivati in assenza di copertura assicurativa o fondi mutualistici (art. 5);
- le agevolazioni previdenziali (art. 8);
- la gestione del Fondo di solidarietà nazionale (art. 1), con i relativi meccanismi di riparto delle risorse tra le Regioni.
Il combinato disposto degli articoli 5 e 8 consente di erogare, a domanda, un esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle aziende agricole colpite da eventi riconosciuti come eccezionali, nei limiti e nelle modalità definite con decreto interministeriale.
Il decreto prevede una percentuale base di esonero pari al 17% (per danni ≥ 30%) e una percentuale maggiore fino al 50% (per danni > 70%), con esclusione di specifiche voci contributive (TFR, formazione continua, ecc.), a condizione che il beneficiario sia in regola con DURC e normative sul lavoro.
Decreti attuativi nazionali e regimi di aiuto
L’attuazione delle misure previste dal Regolamento UE e dal D.Lgs. 102/2004 avviene attraverso decreti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tali decreti, adottati su proposta delle Regioni, stabiliscono:
- la declaratoria di eccezionalità dell’evento;
- le zone interessate;
- le provvidenze concesse, tra cui gli interventi compensativi e le agevolazioni previdenziali.
Ciascun decreto è associato a un regime di aiuto notificato alla Commissione europea e identificato con un codice SA (State Aid). Tra i più recenti si segnalano:
- SA.109287 (2023/XA) per eventi atmosferici assimilabili a calamità naturali;
- SA.113137 (2024/XA) per danni da epizoozie e organismi nocivi;
- SA.110072 (2023/XA) per calamità naturali;
- SA.116202 (2024/XA) per le colture di kiwi e altri danni specifici.
L’inclusione di una misura agevolativa all’interno di un regime di aiuto approvato è condizione essenziale per l’avvio della procedura di riconoscimento dell’esonero contributivo e per la registrazione contabile dell’aiuto da parte dell’INPS.
Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN)
Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), istituito dal decreto legislativo n. 102/2004, rappresenta il principale strumento normativo-finanziario attraverso cui lo Stato italiano sostiene le imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi e dalla diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali.
Il meccanismo di intervento risponde a un’esigenza strutturale di resilienza del settore agricolo, particolarmente esposto a rischi non controllabili, offrendo misure che mirano alla ripresa produttiva ed economica delle aziende agricole colpite da eventi eccezionali.
Tipologie di intervento previste dal FSN
Le tipologie di intervento finanziabili attraverso il FSN si suddividono in interventi ex ante e interventi ex post, a cui si aggiungono le misure per il ripristino delle infrastrutture agricole. Di seguito si riportano le caratteristiche principali di ciascuna tipologia.
Interventi assicurativi ex ante
Gli interventi ex ante, disciplinati dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 102/2004, sono misure preventive volte a incentivare l’adesione delle imprese agricole a strumenti assicurativi o mutualistici, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle misure straordinarie post evento, favorendo così la gestione del rischio in agricoltura.
Tra le agevolazioni rientrano:
- contributi sui premi assicurativi;
- incentivi per la partecipazione a fondi di mutualizzazione.
Tali interventi sono finanziati annualmente tramite il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA), approvato con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il piano determina le percentuali di contributo pubblico, le soglie di danno ammissibili e le modalità attuative.
Interventi compensativi ex post
Gli interventi ex post, regolati dall’articolo 5 del medesimo decreto, si attivano nel caso in cui le produzioni, le strutture aziendali o gli impianti danneggiati non siano coperti dal PGRA: si tratta di misure straordinarie e integrative caventi l’obiettivo di ristabilire la capacità produttiva delle imprese. Questi interventi comprendono dunque:
- contributi in conto capitale per i danni;
- prestiti quinquennali a tasso agevolato;
- proroghe per crediti agrari o pescherecci;
- agevolazioni previdenziali, come l’esonero contributivo parziale (oggetto principale della circolare n. 103/2025).
Gli interventi ex post sono erogati su iniziativa delle Regioni, in base a criteri di priorità, disponibilità di risorse e valutazione dell’efficacia della misura proposta.
Interventi per infrastrutture agricole
L’articolo 5, comma 6, prevede anche interventi per il ripristino di infrastrutture connesse all’attività agricola, quali:
- impianti irrigui;
- opere di bonifica;
- infrastrutture aziendali comuni.
Questi interventi, seppur indiretti, sono fondamentali per garantire la ripresa delle attività agricole nei territori colpiti, soprattutto laddove l’evento dannoso ha compromesso infrastrutture vitali alla produttività del comparto.
Modalità di finanziamento e riparto alle Regioni
Le risorse del FSN sono stanziate sul bilancio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sotto la voce “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori”; il riparto dei fondi alle Regioni avviene trimestralmente mediante decreto ministeriale adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni sulla base delle richieste regionali e delle disponibilità finanziarie.
Le Regioni, dopo aver delimitato le aree danneggiate e accertato l’entità dei danni, propongono la declaratoria di eccezionalità dell’evento, elemento necessario per l’attivazione degli interventi.
Il Ministero valuta le proposte e approva la declaratoria, rendendo operative le misure agevolative previste.
Principio di sussidiarietà
Un aspetto essenziale del sistema di aiuti è il principio di sussidiarietà, in base al quale gli interventi compensativi ex post possono essere concessi solo se non è stato possibile accedere a strumenti assicurativi o fondi mutualistici.
Tuttavia, il legislatore ha previsto deroghe specifiche in casi straordinari, come per la peronospora della vite o la moria del kiwi, riconoscendo la possibilità di accedere agli aiuti anche per produzioni comprese nel PGRA, a condizione che non siano stati percepiti risarcimenti da altri strumenti.
Categorie di danni risarcibili
Sono risarcibili, attraverso il FSN, i danni derivanti da:
- eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali (gelo, grandine, siccità, tempeste);
- calamità naturali in senso stretto (terremoti, inondazioni, valanghe);
- epizoozie e organismi nocivi ai vegetali (parassiti, fitopatogeni, batteri aggressivi).
La normativa prevede che tali danni debbano riguardare:
- produzioni agricole (colture, allevamenti);
- strutture aziendali e impianti produttivi.
In ogni caso, per poter accedere agli interventi, è necessario che il danno:
- sia formalmente riconosciuto mediante decreto ministeriale di declaratoria;
- superi il 30% della produzione media dell’impresa.
Soggetti beneficiari
Secondo il Regolamento (UE) 2022/2472, gli interventi compensativi sono riservati esclusivamente a microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI), definite in base a:
- numero di dipendenti (meno di 250);
- fatturato annuo (inferiore a 50 milioni di euro);
- totale di bilancio annuo (inferiore a 43 milioni di euro).
Sono escluse quindi le grandi imprese agricole, in linea con le finalità di sostegno rivolte prioritariamente alle aziende più vulnerabili.
Un ulteriore requisito essenziale per beneficiare degli aiuti è la qualifica di “agricoltore in attività”, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/2115, qualifica che deve:
- risultare all’Ufficio del Registro delle Imprese;
- essere dimostrata attraverso l’effettivo esercizio dell’attività agricola primaria, codificata con ATECO da 01.1 a 01.5.
Ciò garantisce che le risorse pubbliche siano indirizzate verso operatori economici attivi nel settore agricolo primario, in linea con l’obiettivo di rilancio della produttività.
Infine, sono esclusi dagli interventi compensativi i soggetti destinatari di ordini di recupero pendenti derivanti da decisioni della Commissione europea che abbiano dichiarato aiuti di Stato precedenti come illegittimi o incompatibili con il mercato interno.
Tale previsione è contenuta nell’articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2022/2472, e garantisce il rispetto delle normative europee sulla concorrenza e trasparenza degli aiuti.
Percentuali massime riconosciute
L’intensità dell’aiuto rappresenta la misura massima, espressa in percentuale, dei costi ammissibili che possono essere coperti tramite l’intervento pubblico previsto dal Regolamento (UE) 2022/2472; essa varia in funzione della tipologia dell’evento dannoso e della specifica categoria normativa in cui esso rientra.
L’obiettivo di questa regolazione è assicurare una proporzionalità tra l’aiuto erogato e il danno subito, in modo da garantire che il sostegno pubblico non ecceda il necessario per la ripresa dell’attività produttiva agricola.
Danni da eventi climatici avversi
Per gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, come definiti dall’articolo 25 del Regolamento (UE) 2022/2472, la normativa stabilisce che:
- l’intensità dell’aiuto non può superare l’80% dei costi ammissibili;
- la percentuale può essere aumentata fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali (ad esempio zone montane, svantaggiate o con scarsa produttività agricola).
Questa misura tiene conto della maggiore vulnerabilità strutturale delle aree agricole più fragili e della necessità di favorire la resilienza dei territori colpiti. Rientrano tra i costi ammissibili quelli connessi alla perdita della produzione agricola, alla riparazione o sostituzione di attrezzature, o alla ricostituzione delle strutture aziendali danneggiate.
Danni da epizoozie o organismi nocivi
Nel caso di epizoozie (malattie infettive degli animali) o della diffusione di organismi nocivi ai vegetali, disciplinato dall’articolo 26 del Regolamento (UE) 2022/2472, l’intensità dell’aiuto può arrivare fino al 100% dei costi ammissibili.
Si tratta di una previsione più favorevole, giustificata dalla gravità del rischio fitosanitario o sanitario e dalla necessità di contenere rapidamente la diffusione degli agenti patogeni per evitare il collasso dell’intera filiera produttiva.
Tali aiuti possono coprire integralmente:
- i costi di abbattimento o distruzione di colture e animali;
- le operazioni di disinfezione e bonifica;
- la sostituzione delle piante infette;
- la mancata produzione causata dalle misure di contenimento.
Danni da calamità naturali
Anche per i danni derivanti da calamità naturali, come terremoti, alluvioni, frane, uragani e altri eventi eccezionali previsti dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2022/2472, l’aiuto può anch’esso raggiungere il 100% dei costi ammissibili.
In questi casi, vista l’imprevedibilità e la portata catastrofica dell’evento, l’Unione Europea autorizza l’erogazione di un indennizzo totale per il ristoro dei danni, a condizione che essi siano dimostrabili, direttamente collegati all’evento e non coperti da altri strumenti (es. assicurazioni o fondi mutualistici).
Come ottenere gli aiuti
Il presupposto fondamentale per l’attivazione degli aiuti è l’adozione di un decreto di declaratoria emanato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), che accerti l’eccezionalità dell’evento dannoso. Tale decreto è adottato:
- su proposta della Regione competente, che deve presentare apposita richiesta entro 60 giorni dalla cessazione dell’evento dannoso;
- previo accertamento dei danni e delimitazione delle aree colpite.
Il decreto di declaratoria ha efficacia costitutiva: senza tale atto formale non può essere attivato alcun regime di aiuto. Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, esso contiene:
- la descrizione dell’evento avverso;
- l’indicazione delle zone territoriali danneggiate;
- le tipologie di intervento autorizzate, tra cui eventuali agevolazioni previdenziali.
La normativa europea impone, inoltre, termini di attivazione stringenti:
- per calamità naturali o eventi climatici: entro tre anni dalla data dell’evento il regime deve essere avviato;
- gli aiuti devono essere erogati entro quattro anni dall’evento stesso;
- per epizoozie o organismi nocivi: gli aiuti devono essere introdotti ed erogati entro tre/quattro anni dalla data del danno o del costo sostenuto.
Presentazione delle domande
Le imprese agricole interessate devono presentare domanda di intervento alle autorità regionali competenti o, in alcuni casi, ad AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta ufficiale.
La domanda deve contenere:
- la descrizione dettagliata dei danni subiti;
- l’indicazione della localizzazione geografica dell’azienda;
- eventuali documentazioni fotografiche, perizie o stime dei danni;
- la dichiarazione di assenza di altri indennizzi percepiti.
Per quanto concerne le agevolazioni previdenziali, i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli devono utilizzare i moduli disponibili nel cassetto previdenziale Inps, specifici per ciascun decreto di declaratoria.
Determinazione del danno e del nesso causale
L’ammissibilità degli aiuti è subordinata alla verifica dell’effettiva esistenza del danno, della sua entità, e del nesso causale diretto con l’evento dichiarato.
Tale verifica è svolta:
- dalle autorità regionali, che raccolgono e analizzano la documentazione tecnica;
- con il supporto di banche dati istituzionali (es. SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale, Agenzia delle Entrate, Registro delle Imprese);
- mediante dichiarazioni di responsabilità rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Il danno deve inoltre:
- riguardare beni o produzioni non coperti da strumenti assicurativi;
- essere quantificato in modo puntuale;
- superare il 30% della produzione media dell’azienda calcolata su un periodo pluriennale di riferimento (3, 4, 5 o 8 anni, a seconda dei casi);
- non essere già stato risarcito attraverso altri strumenti pubblici o privati.
Il totale del danno accertato rappresenta il plafond massimo su cui applicare l’intensità di aiuto (80%, 90% o 100% a seconda della categoria), da cui si sottraggono eventuali indennizzi già ricevuti.
Esonero contributivo ex art. 8 del D.lgs 102/2004
Una delle misure centrali previste dalla circolare Inps n. 103 del 16 giugno 2025 riguarda le agevolazioni contributive in favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali. In particolare, viene applicato l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, disciplinato dall’articolo 8 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, nei confronti di datori di lavoro agricolo e lavoratori autonomi agricoli.
Misura
La misura dell’esonero contributivo riconosciuta alle imprese agricole varia in funzione dell’entità del danno subito:
- 17% dell’importo dei contributi dovuti, nel caso in cui il danno accertato sia pari o superiore al 30% della produzione media;
- 50% per danni di entità superiore al 70%.
Queste soglie sono state fissate dal decreto interministeriale del 21 luglio 2005, successivamente modificato dal D.Lgs 18 aprile 2008, n. 82, che ha elevato dal 20% al 30% la soglia minima di danno per l’accesso al beneficio.
L’esonero si applica sia alla contribuzione a carico del datore di lavoro sia a quella dovuta dai lavoratori autonomi agricoli, ma solo per la parte spettante all’impresa, con esclusione di alcune specifiche contribuzioni obbligatorie (come dettagliato di seguito).
Periodo di riferimento e limiti di applicazione
Il beneficio dell’esonero riguarda i contributi in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento dannoso: l’efficacia dell’agevolazione è dunque limitata temporalmente a un arco annuale e si applica nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta, al netto di eventuali altre agevolazioni previste dalla normativa vigente (es. sgravi contributivi, riduzioni di aliquota).
In caso di eventi ricorrenti per più anni consecutivi, l’articolo 8, comma 2, del D.Lgs 102/2004 prevede un aumento della misura dell’esonero del 10%, purché la stessa azienda sia colpita da calamità per almeno due anni consecutivi.
Tipologie di contributi esclusi
Dal perimetro dell’esonero sono esclusi i seguenti oneri contributivi:
- le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore (trattenute obbligatorie);
- il contributo al Fondo per il Tfr di cui all’art. 2120 del Codice civile (art. 1, co. 755, legge 296/2006);
- il contributo per la formazione continua dello 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/1978, destinato ai Fondi interprofessionali (art. 118, legge 388/2000).
L’esonero, pertanto, si riferisce esclusivamente ai contributi obbligatori Inps a carico del datore o del lavoratore autonomo, relativi alle gestioni agricole, nei limiti del massimale spettante per ciascuna azienda, determinato dalle autorità competenti sulla base della valutazione dei danni subiti.
Requisiti
Uno dei requisiti imprescindibili per l’ammissione è la regolarità contributiva, attestata dal possesso di un DURC in corso di validità.
L’Istituto infatti, prima di concedere l’esonero, verifica direttamente tramite le proprie banche dati e quelle esterne (Registro imprese, SIAN, Agenzia entrate) la sussistenza di tale requisito.
La regolarità contributiva deve essere mantenuta non solo al momento della domanda, ma anche in tutte le fasi successive del procedimento, fino all’effettiva concessione e fruizione del beneficio.
Altro requisito fondamentale è il rispetto della normativa in materia di lavoro, in particolare:
- assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli accordi collettivi nazionali, regionali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- conformità ai requisiti di legge in materia di sicurezza, orario, retribuzioni e diritti sindacali.
L’inosservanza anche di una sola di queste condizioni può comportare l’inammissibilità o la revoca dell’agevolazione.
L’esonero contributivo viene concesso in via provvisoria, subordinatamente:
- all’esito positivo delle verifiche documentali e dei controlli a campione eseguiti dalle sedi Inps competenti;
- all’approvazione definitiva della domanda di intervento compensativo da parte della Regione o dell’ente gestore (es. AGEA);
- alla verifica della disponibilità del plafond finanziario residuo, in funzione del numero delle richieste presentate.
Il beneficio sarà confermato solo in seguito alla comunicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari da parte delle autorità preposte.
Modalità operative
La trasmissione delle domande di esonero contributivo avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso il Cassetto previdenziale del contribuente, disponibile sul sito istituzionale dell’Inps e accessibile sia per i datori di lavoro agricoli sia per i lavoratori autonomi agricoli.
Per ciascun evento calamitoso riconosciuto con decreto ministeriale, sarà disponibile un modulo specifico di richiesta esonero, precompilato con i riferimenti al decreto di declaratoria e al regime di aiuto approvato. I moduli saranno resi disponibili in maniera progressiva all’interno del Cassetto previdenziale, in base al calendario di pubblicazione degli atti normativi.
NOTA BENE: La presentazione della domanda in modalità difforme o oltre i termini previsti comporta l’inammissibilità della stessa.
Le strutture territoriali Inps svolgono un ruolo centrale nell’istruttoria delle domande e nella verifica dei requisiti. I loro compiti comprendono:
- l’acquisizione e il controllo delle dichiarazioni rese dai richiedenti;
- l’interrogazione delle banche dati interne ed esterne;
- la verifica della validità del DURC;
- la validazione provvisoria dell’esonero, in attesa delle conferme regionali o da parte di AGEA.
Al termine dell’istruttoria, le sedi INPS procederanno alla attribuzione contabile dell’esonero tramite il conto dedicato GAW37148, istituito per la gestione degli oneri contributivi straordinari legati agli eventi calamitosi.
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