Servizi accessori esenti da Iva

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Servizi accessori esenti da Iva

Dal 22 giugno 2016 è in vigore il rinnovato decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, così come modificato dal decreto 96 del 29 aprile 2016, che dà piena attuazione alla disciplina comunitaria in materia di Iva sulle importazioni di merci in franchigia, sulle piccole spedizioni prive di carattere commerciale e sulle spedizioni di valore trascurabile.

L'esigenza di rinnovare la normativa nazionale è sorta, nel corso degli anni, per arrivare ad un allineamento tra la disciplina doganale e quella fiscale parzialmente differente da quella dell'Unione europea, cosa che ha portato alla nascita di numerose difficoltà applicative.

A livello nazionale, infatti, emergeva una sorta di disallineamento interno, dal momento che il legislatore aveva solo parzialmente attuato il quadro normativo unionale, sebbene assolutamente chiaro.

La difficoltà è stata superata con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n. 131/2016 del citato decreto n. 96 del 2016, che regola appunto le norme in materia di franchigie fiscali, applicabili ad alcune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni non commerciali o di valore trascurabile.

Disallineamento con la normativa UE

L'articolo 143 della direttiva 2006/112/Ce dispone che sono esenti da Iva le importazioni di beni di valore non superiore a 10 euro, innalzabile fino a 22 euro dallo Stato membro, e le importazioni di beni oggetto di “piccole spedizioni prive di carattere commerciale”.

Inoltre, l'articolo 144 prevede che gli Stati membri esentino dall'Imposta sul valore aggiunto le prestazioni connesse con le importazioni nel caso in cui il relativo valore sia compreso nella base imponibile doganale.

A livello nazionale, tuttavia, tale disposizione risultava di fatto disapplicata, anche se in modo parziale, con riferimento ai valori delle spese di trasporto che erano comunque assoggettate ad Iva.

In virtù dell'applicazione degli articoli 9 e 69 del Dpr 633/1972, infatti, i servizi accessori alle importazioni e, quindi, anche il trasporto, beneficiavano della non imponibilità al verificarsi della duplice condizione:

- avessero concorso alla formazione della base imponibile dell'importazione;
- fossero stati assoggettati ad imposta in sede di importazione.

Di qui l'evidente disparità di prassi, che era costata all'Italia l'apertura di una procedura di infrazione.

Il coordinamento della disciplina interna con quella doganale è arrivato con il decreto 96/2016, che ha esteso l'agevolazione Iva anche ai relativi servizi accessori, indipendentemente dal loro ammontare.

Pertanto, ora, anche in Italia, le operazioni relative a spedizioni di modico valore sono esenti dal pagamento dell'Iva con riferimento non solo ai beni importati, ma anche ai relativi servizi accessori, con particolari riguardo ai costi di trasporto.

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