Servitù di veduta usucapibile anche se le opere sono visibili solo dalla via pubblica

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Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 24401 del 17 novembre 2014 - è usucapibile la servitù di veduta esercitata attraverso opere che, poste sul fondo dominante, siano visibili non dal fondo servente ma solo da un'altra postazione, nella specie, da una via pubblica.

Il punto di osservazione non deve necessariamente coincidere col fondo servente

E' infatti sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili da qualsivoglia altro punto di osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica.

L'esigenza di conoscibilità oggettiva del peso è, difatti, ugualmente soddisfatta anche in tale ipotesi.

In tema di acquisto per usucapione di una servitù di veduta ai sensi dell'articolo 1061 del Codice civile – conclude la Corte – le opere permanenti destinate al relativo esercizio devono essere visibili in maniera tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza della situazione di obiettivo asservimento della sua proprietà, per il vantaggio del fondo dominante.
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