Sequestro ex 231. Solo il curatore evita la paralisi aziendale
Pubblicato il 13 febbraio 2018
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In caso di omessa nomina spetta all’imprenditore richiederla
Se, nell’ambito del sequestro preventivo ex Decreto legislativo n. 231 disposto sui beni aziendali della società, non venga nominato, dal giudice, anche un custode amministratore giudiziario che possa consentire il prosieguo dell’attività d’impresa, spetta alla parte interessata adire il giudice procedente perché vi provveda.
E’ quindi possibile che venga disposto un sequestro dell’azienda che, in assenza della nomina dell’amministratore giudiziario, blocchi completamente l’attività, mentre è onere dell’imprenditore, in questo contesto, chiedere la nomina del custode, così da evitare la completa paralisi dell'impresa.
Così la Corte di cassazione con sentenza n. 6742 depositata il 12 febbraio 2018.
Nomina del curatore è presupposto inscindibile per l’esercizio dell’attività
La Suprema corte ha ricordato come, in tema di responsabilità degli enti ex Decreto legislativo n. 231/2001, la misura cautelare del sequestro ai fini della confisca per equivalente, disposta su società, aziende, beni, titoli nonché quote azionarie o liquidità in deposito, sia specificamente regolata del comma 1 bis dell’articolo 53 del citato decreto.
In questa ipotesi, il custode amministratore giudiziario consente l’utilizzo e la gestione dei beni agli organi societari al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria.
Si evita così – ed è questa la ratio della citata previsione – che la misura cautelare applicata possa paralizzare l’attività aziendale ordinaria.
La nomina dell’amministratore giudiziario, quindi, è presupposto inscindibile per l’esercizio dell’attività aziendale e, nel caso venga omessa, la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice procedente, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. n. 231.
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