Sequestro europeo dei conti per recupero crediti civili e commerciali
Pubblicato il 17 novembre 2020
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Crediti civili e commerciali: al via il recupero transfrontaliero tramite ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari.
E’ approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, il Decreto legislativo n. 152 del 26 ottobre 2020 volto all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento n. 655/2014, istitutivo di una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Si tratta di una nuova procedura unitaria volta a facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Questo strumento giuridico consente, in casi transnazionali, di procedere rapidamente al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione europea.
Il Decreto contiene disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al menzionato Regolamento.
Competenza e ricerca di informazioni sui conti bancari
Le nuove norme sanciscono, in primo luogo, che per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato.
Rispetto, invece, all’acquisizione delle informazioni sui conti bancari, è individuato come competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Se, tuttavia, questi non abbia residenza, domicilio, dimora o sede in Italia, è competente il presidente del Tribunale di Roma.
La ricerca delle informazioni, in ogni caso, viene disposta con modalità telematiche.
Ordinanza di sequestro: esecuzione, impugnazioni
L'ordinanza si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi e la trasmissione degli atti è effettuata dal creditore.
Contro l'ordinanza europea di sequestro è ammesso ricorso davanti al giudice che ha emesso il provvedimento (Procedimento di cui all'articolo 33 del Regolamento), mentre l’opposizione all’esecuzione dell’ordinanza è di competenza del tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede (procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento).
Il procedimento di impugnazione di cui all'articolo 37 del regolamento segue le regole di cui all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e il reclamo è presentato con apposito modulo (allegato IX del regolamento di esecuzione).
Nel provvedimento è specificato che nei procedimenti di cui al capo 4 del regolamento (sui mezzi di ricorso) è necessaria l'assistenza di un difensore.
Le nuove disposizioni del Decreto – che, si rammenta, è stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri lo scorso 18 ottobre - entrano in vigore il 1° dicembre 2020.
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