Sequestro conservativo sui conti europei. Via libera al decreto

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Sequestro conservativo sui conti europei. Via libera al decreto

Nel corso del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 è stato approvato, in esame definitivo, il testo del decreto legislativo volto all’adeguamento della normativa nazionale alle norme del regolamento n. 655/2014, istitutivo di una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Crediti civili e commerciali, recupero con sequestro dei conti correnti in Ue 

Il fine del regolamento è quello di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, attraverso l’introduzione di uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile alla luce di una nuova procedura unitaria.

Strumento vincolante e direttamente applicabile

Detta procedura consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione europea.

Il procedimento riguarda espressamente il recupero dei crediti pecuniari in materia civile e commerciale, mentre non si applica in materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Recupero transfrontaliero: esperibilità e giudice competente

Il nuovo procedimento potrà essere attivato prima dell’avvio della causa, nel corso di quest’ultima o anche dopo che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico attraverso cui si imponga al debitore un obbligo di pagamento.

All’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo è competente l’autorità giudiziaria tenuta a statuire nel merito della pretesa; se il debitore è un consumatore, la competenza è del giudice dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato.

Per ottenere l’ordinanza, il creditore dovrà produrre prove sufficienti per convincere il giudice sulla sussistenza di un rischio concreto, giustificativo del congelamento del conto bancario del debitore.

Conto bancario congelato, meccanismi di salvaguardia

Il procedimento è caratterizzato dall’assenza di un’audizione preventiva del debitore, situazione che viene controbilanciata attraverso la previsione di alcuni meccanismi di salvaguardia, quali:

  • la possibilità di optare per diverse forme di impugnazione;
  • la possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo appena ricevuta la relativa notizia;
  • la facoltà di costituzione di una garanzia a carico del creditore per eventuali danni;
  • l’introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.
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