Sequestro dell'immobile intestato al terzo solo con puntuale motivazione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 13 marzo 2015
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Con sentenza n. 10194 del 12 marzo 2015, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza con cui i giudici di merito avevano confermato il sequestro preventivo di un immobile di proprietà della coniuge dell'indagato, sull'assunto che anche se il bene in questione fosse formalmente intestato a quest'ultima, terza estranea del reato, lo stesso era comunque da considerare nella disponibilità del soggetto indagato.
Il soggetto sottoposto ad indagini aveva, quindi, adito la Suprema corte lamentando la qualificazione data dal Tribunale al concetto di disponibilità del bene da parte dell'indagato non proprietario, nonché per quanto concerne l'attribuibilità del bene medesimo alla sua disponibilità, dolendosi, altresì, della mancata verifica della esclusiva appartenenza del bene immobile al soggetto terzo, per effetto di donazione.
Assunti, questi, a cui ha aderito la Corte di legittimità.
In primo luogo, i giudici di Cassazione hanno ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per "disponibilità", deve intendersi la relazione effettuale dell'indagato o condannato con il bene, caratterizzata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.
Interposizione fittizia, da dimostrare la non corrispondenza con l'intestazione formale
Rileverebbe, in tale contesto, anche l'interposizione fittizia, quella situazione, ossia, in cui il bene, pur formalmente intestato a terzi, sia nella disponibilità effettiva dell'indagato o condannato.Tuttavia – precisa la Corte – in questi ultimi casi è sempre necessaria la dimostrazione da parte della pubblica accusa della disponibilità del bene da parte dell'indagato e della non corrispondenza tra tale situazione e l'intestazione formale, dovendo, in particolare, il Pm fornire la prova dell'esistenza di situazioni che avallino siffatta discrasia.
La possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale - si legge nella sentenza - impone “una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione”.
Occorre, in definitiva, una specifica e puntuale motivazione per superare la presunzione di appartenenza esclusiva del bene ad un soggetto terzo estraneo al reato.
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