Sequestrabili i beni della società "schermo"

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Sequestrabili i beni della società "schermo"

Con sentenza n. 45520 depositata il 16 novembre 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha respinto il ricorso di un amministratore di una s.r.l. avverso il provvedimento di conferma del sequestro preventivo su alcuni beni (in particolare, denaro) intestati alla società amministrata. La cautela in questione, in particolare, era stata disposta nei confronti di alcuni soci indagati in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di appropriazione indebita e truffa aggravata.

Nel respingere le censure dell'amministratore, la Cassazione ha chiarito come trattasi nella fattispecie – in base ad accertamenti condotti nel merito ed in tale sede non censurabili – di una vera e propria "società schermo" in riferimento ad entrambi gli imputati, i cui beni, dunque, possono essere pacificamente sequestrati per reati per cui si procede.

Sì al sequestro, quando la società è priva di autonomia e funge da schermo

Decidendo in tal senso, la Cassazione si è rifatta ad un precedente orientamento delle Sezioni Unite – sebbene pronunciato in riferimento a reati tributari – secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni di un ente ex art.322 ter c.p., ben può essere disposto, allorché l'ente medesimo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo (come appunto nel caso in esame) attraverso cui il reo agisca come effettivo titolare dei beni.  

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