Sequestrabile solo l'immobile di cui si abbia la disponibilità

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Sequestrabile solo l'immobile di cui si abbia la disponibilità

E' stata annullata, senza rinvio, l'ordinanza di conferma di un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di valore, dell'immobile di proprietà di una donna, ex moglie di un uomo a cui era stato ascritto il reato di dichiarazione fraudolenta nell'ambito di un'indagine penale.

La ex coniuge si era rivolta ai giudici di Cassazione deducendo l'esclusiva proprietà del bene immobile sequestrato ed eccependo l'erronea applicazione delle norme sulla misura cautelare irrogata.

No a misura cautelare su casa trasferita in sede di separazione

La Suprema corte, con sentenza n. 58327 del 27 dicembre 2018, ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, nella specie, il decreto di sequestro preventivo era stato emesso nei confronti del marito ma era stato materialmente eseguito su un bene immobile trasferito alla donna in virtù di decreto di omologa di separazione consensuale.

Secondo gli Ermellini, la decisione impugnata non aveva fatto buon governo del principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può certamente riguardare beni di terzi purché la persona sottoposta alle indagini ne abbia la disponibilità.

La legittimazione, quindi, non è legata solamente alla proprietà formale del bene, ma anche alla sua disponibilità.

La Terza sezione penale ha quindi spiegato che la disponibilità, da parte del reo, del bene da confiscare per equivalente costituisce anch'essa condizione che legittima la sua immediata apprensione, la cui sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del giudice; è vero, infatti, che il giudicante non ha l'onere di indicare i beni da sequestrare, ma è suo dovere farlo se gli elementi a disposizione glielo consentono.

Ne discende che il terzo che rivendichi soltanto la titolarità o la disponibilità esclusiva del bene pone comunque in discussione la legittimità stessa del sequestro proprio perché operato nei suoi confronti; di conseguenza, lo stesso non può essere privato del diritto di far valere dinanzi al giudice del riesame le proprie ragioni solo perché il bene non è stato indicato nel decreto di sequestro ma è stato individuato in sede esecutiva in quanto ritenuto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria “in disponibilità del reo”.

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