Senza querela di falso la contestazione di firma falsa nell’avviso di ricevimento è respinta

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La Ctp di Reggio Emilia, con la pronuncia n. 169/1/10, ha chiarito che nel ricorso contro l’iscrizione ipotecaria di un bene per la competenza territoriale rileva, ex articolo 4 del Dlgs 546/1992, la sede dell’agente della riscossione che ha proceduto all’emissione dell’atto e non l’ubicazione dell’immobile.

La vicenda vedeva il riscorso contro la notifica di un’iscrizione ipotecaria che, secondo il contribuente, non era valida poiché la firma apposta all’avviso di ricevimento era falsa. L’agente della riscossione si costituiva in giudizio sostenendo l’incompetenza territoriale del ricorso in quanto l’immobile è nel comune di Vibo Valencia.

In merito alla questione della firma, la Ctp ha respinto il ricorso per mancata querela di falso, che necessitava in quanto l’avviso di ricevimento di una raccomandata è atto pubblico.
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