Senza pvc niente pretesa ulteriore del Fisco dopo la definizione
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 01 novembre 2010
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La sentenza n. 21509, depositata dalla Corte di cassazione il 20 ottobre 2010, accoglie un ricorso di una Srl che, successivamente all’adesione all’accertamento dei redditi 1995, si era vista oggetto di un ulteriore accertamento del Fisco basato sul reperimento di nuovi elementi nel corso delle indagini.
La Corte spiega che viola il principio del diritto di difesa del contribuente – ex Statuto del contribuente - la nuova pretesa del Fisco che non sia preceduta dalla notifica del Pvc, che il soggetto accertato ha diritto di visionare.
Inoltre, rispetto all'assurda presunta inammissibilità del ricorso del contribuente per non aver prodotto il Pvc (che non gli era stato notificato), viene ribadito che:
- l’onere di produrre il Pvc, dal quale emergono i fatti dei rilievi contestati, è sempre a carico dell’Ente impositore, fermo restando non provenga dal contribuente l’invocazione di circostanze a lui favorevoli (articolo 2697 del C.c);
- al contribuente non possono essere richiesti documenti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
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