Sentenza divisione comunione Ad imposta proporzionale

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Sentenza divisione comunione Ad imposta proporzionale

La sentenza che dispone la divisione della comunione va assoggettata ad imposta proporzionale di registro, ipotecaria e di trascrizione, non costituendo, l’eventuale pagamento del conguaglio, condizione di efficacia della divisione medesima.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, respingendo il ricorso di taluni contribuenti avverso la liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad una sentenza di divisione, con cui il Tribunale aveva assegnato l’immobile oggetto di divisione a uno di essi, determinando un conguaglio in denaro a carico dell’altro (alla cui corresponsione veniva subordinato il trasferimento immobiliare).

Secondo la Ctp e la Ctr  - che avevano dapprima accolto l’opposizione del contribuente - la sentenza dichiarativa della divisione doveva essere sottoposta a tassa fissa e non ad imposta proporzionale, poiché non si era verificata la condizione sospensiva consistente nel pagamento del prezzo stabilito a titolo di conguaglio in denaro.

Viceversa – secondo la Corte Suprema, appoggiando le ragioni dell’Agenzia delle Entrate – l’assenza di effetto traslativo definitivo, non impedisce la tassazione proporzionale che, comunque, deve essere effettuata in ragione del contenuto economico dell’atto surrogato dalla sentenza.

Versamento conguaglio non è condizione di efficacia Irrilevante per Fisco

Ciò, tenendo conto che, anche laddove l’effetto traslativo sia stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare detto pagamento sono già state oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono dunque irrilevanti. Conseguentemente, il versamento del prezzo di conguaglio è assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali.

In altre parole, conclude la Corte con sentenza n. 23043 dell’11 novembre 2016,  l’adempimento dell’obbligo di conguaglio - a differenza, ad esempio, di quanto avviene nella sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto -  non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.

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