Sentenza cumulativa Impugnazione non si estende
Pubblicato il 15 febbraio 2017
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato (sentenza oggettivamente cumulativa), l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione, impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati, possa determinare instaurazione di un valido rapporto processuale anche per gli altri reati in relazione ai quali l’impugnazione sia divenuta inammissibile. Preclude inoltre per detti ultimi reati, per i quali si è formato il giudicato parziale, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Autonomia capi sentenza impugnata Normativa di riferimento
La principale base normativa dell’enunciato principio di autonomia dei capi della sentenza impugnata, si rinviene in particolare nell'art. 581 comma 1 lett. a) c.p.p. , che prevede, a pena di inammissibilità, che nell'atto di impugnazione siano tra l’altro enunciati “i capi ed i punti dell’imputazione ai quali si riferisce l’impugnazione”.
Ma vi sono anche altre norme nel codice di rito da cui trarre conferma dell’autonomia dei rapporti processuali inerenti ai singoli fatti – reato.
Si pensi ad esempio alla fase delle indagini preliminari, ove è prevista l’iscrizione da parte del pubblico ministero nell'apposito registro (ex art. 335 c.p.p.) di “ogni notizia di reato”, ed ove si parla di “nuove iscrizioni” nel caso in cui il p.m. acquisisca nel corso delle indagini ulteriori elementi in ordine ad altri fatti costituenti reato. Il termine per le indagini preliminari, difatti, decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nel registro.
Si pensi ancora all'art. 533 c.p.p. secondo cui, in caso di condanna per più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi, e quindi determina la pena complessiva in applicazione delle norme sul concorso o sulla continuazione.
Si pensi infine all'art. 624 c.p.p. che disciplina il caso di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione della sentenza impugnata - che assume autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione con la parte annullata - e che prescrive alla Corte medesima, quando occorre, di dichiarare nel dispositivo quali parti siano divenute irrevocabili.
E' tutto quanto si legge nella sentenza n. 6903, depositata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, il 14 febbraio 2017.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: