Semaforo rotto. Responsabilità solidale e concorrente del comune e della società di manutenzione

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Sono il comune e la società che gestisce la manutenzione stradale, in pari grado, i soggetti responsabili del sinistro stradale che si verifichi a causa del semaforo rotto.

E’ quanto definitivamente sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14927 del 6 settembre 2012, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui la Polizia stradale aveva rilevato come il malfunzionamento di un impianto semaforico comunale posto ad un incrocio fosse la causa di un incidente tra due automobilisti. Al momento del sinistro, infatti, il semaforo di specie mostrava contemporaneamente la luce verde nei confronti della direzione di marcia di entrambi i conducenti coinvolti.

In particolare, la Cassazione, respingendo il ricorso presentato dalla società di manutenzione la quale riteneva di dover essere considerata come esente da ogni responsabilità, ha confermato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano riconosciuto la responsabilità concorrente e solidale della stessa ricorrente e del comune.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cassazione, p. 24 – Se il semaforo rotto causa lo scontro paga il Comune – Maciocchi

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