Secondo acconto e dichiarativi prorogati dal “Ristori-quater”
Pubblicato il 03 dicembre 2020
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Con la pubblicazione del decreto Legge n. 157/2020 (decreto cd. “Ristori-quater”) sono entrate in vigore ulteriori misure dirette a contrastare l’emergenza da covid-19. Tra le nuove disposizioni assume particolare rilevanza la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap. Slitta, infatti, al 10 dicembre – per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione - il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap. La proroga arriva al 30 aprile 2021 per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La stessa proroga si applica anche alle attività oggetto delle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020 e a quelle operanti nelle cd. “zone rosse”, nonché per i ristoranti in “zona arancione”, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
Spostato al prossimo 10 dicembre anche il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap.
Altro nodo cruciale delle nuove misure riguarda la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre. È stata prevista, infatti, la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre 2020 per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica, altresì, a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del DPCM del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
Rilevanti, infine, le novità riguardanti l’istituto della rateizzazione di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. La norma prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
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