Dal decreto “Ristori-quater” un nuovo calendario fiscale

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Dal decreto  “Ristori-quater” un nuovo calendario fiscale

Con la pubblicazione del decreto cd. “Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020 in G.U. n. 297 del 30.11.2020) sono state previste ulteriori misure connesse all’emergenza da covid-19: dalla proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap alla sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre; dalla proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap a quella delle definizioni agevolate.

Proroga secondo acconto imposte redditi e Irap

Di sicuro la novità di più forte impatto prevista dal "Ristori-quater" (ormai da giorni attesa) è quella che ha riguardato la "proroga" del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e IRAP. In base alla norma dell’articolo 1 del decreto legge n.157/2020, infatti, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione - che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è stato prorogato al 10 dicembre 2020. Ciò al fine di permettere a contribuenti e professionisti di valutare con maggiore attenzione la possibilità di far slittare i versamenti ad aprile 2021 laddove ve ne siano le condizioni. Restano, invece, fuori dalla suddetta proroga i soggetti non titolari di partita Iva. Ancora aperto, poi, il nodo relativo ai beneficiari della nuova misura. Anche se non espressamente previsto dalla norma, infatti, il nuovo termine di versamento – stante il richiamo agli “operatori economici” - dovrebbe avere applicazione generalizzata (e, quindi, a prescindere dall’applicazione degli Isa).

Conseguentemente, analogamente a passate edizioni delle proroghe di versamento delle imposte, si ritiene che l’attuale mini-differimento riguardi anche:

  • i contribuenti che applicano il regime dei forfetari ovvero il regime di vantaggio;
  • coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. “trasparenza fiscale”.

Si ritiene, quindi, possano beneficiare della proroga anche:

  • i soci di società di persone;
  • i soci di associazioni professionali;
  • i collaboratori dell’impresa familiare;
  • il coniuge dell’azienda coniugale;
  • i soci di società di capitali trasparenti.

Pertanto, anche se non specificato, si ritiene siano interessati dal differimento anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte per forfetari ed ex minimi) e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) dovute dalle persone fisiche titolari di partita Iva. Altra “incertezza” di non poco conto riguarda il versamento dei contributi Inps in scadenza al 30 novembre. Non appare chiaro, infatti, se detti versamenti rientrino o meno nella mini-proroga; considerato il tenore “letterale” della norma si ritiene che la seconda rata di acconto relativa alla contribuzione IVS dovuta da artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata resti fuori dal perimetro della proroga e, quindi, siano da versare nei termini ordinari. Sul punto, si attendono chiarimenti ufficiali.

Al di fuori di questa mini-proroga è previsto un doppio binario per i soggetti Isa e per quelli estranei agli Isa.

Soggetti Isa

In primo luogo, la norma ribadisce che restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 98 del D.L. n.104/2020 convertito e all’articolo 6 del D.L. n.149/2020, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli Isa.

Articolo 98 del D.L. n. 104/2020

La proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e Irap, spetta ai contribuenti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno il 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 6 del

D.L. n.149/2020

La proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e Irap, si applica “indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che, nel contempo:

  • risultano operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al D.L. n.137/2020 (come sostituito dal “Ristori-bis”) e nell’Allegato 2 al decreto-legge;
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree della cd. “zona rossa” (aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020). Per l’individuazione delle Regioni rientranti in tale zona si è scelto di “cristallizzare” la situazione al 26 novembre 2020: vi rientrano Valle d' Aosta, Provincia di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania, ma anche Piemonte, Lombardia e Calabria che avevano quel colore fino al 29 novembre 2020.

Si ritiene possono fruire della proroga del pagamento dell’acconto anche i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del secondo semestre 2019.

Altra categoria di soggetti Isa interessati dalla proroga è rappresentata dagli esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale individuate quali “zona arancione” (aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020).

 

 

Soggetti estranei all’applicazione degli Isa

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli Isa - che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia - la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda rata delle imposte sui redditi e dell'IRAP si realizza a "condizione" che il contribuente:

  • abbia conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
  • nel primo semestre 2020, abbiamo subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (1° semestre 2019).

Ancora, ai soggetti (esercenti attività d’impresa, arte o professione) non interessati dagli Isa è applicabile la proroga al 30 aprile 2021 a “prescindere” dai requisiti relativi ai ricavi o compensi ed alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti dalla norma, purché:

  •  operino nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al D.L. n.149/2020 ed abbiano domicilio fiscale o sede operativa nell’ambito della cd. “zona rossa” (aree del territorio caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L.n.149/2020);

ovvero

  • siano "esercenti servizi di  ristorazione" nelle zone cd. arancioni (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n.149/2020).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si da luogo al rimborso di quanto già versato.

Sanatoria versamenti Irap

La norma dell’articolo 1, comma 6 del D.L. n.157/2020 (cd. “Ristori-quater”) si conclude richiamando l’articolo 42-bis, comma 5 del D.L. n.104/2020 convertito nell’ambito del quale occorre sostituire le parole “30 novembre 2020” con le parole “30 aprile 2021”. Si tratta della norma che permette di sanare l’eventuale mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 a seguito di una errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del D.L. n.34/2020. La sanatoria riguarda tipicamente il caso in cui “non” siano stati rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni. Per effetto delle nuove misure è consentito - entro il prossimo 30 aprile 2021 (in luogo del 30 novembre 2020) - pagare l’imposta dovuta, a suo tempo non versata, senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Presentazione dichiarativi al 10 dicembre 

Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020. Il nuovo termine di presentazione del modello redditi e Irap viene a coincidere con quello relativo la presentazione del modello 770/2020 (a seguito della proroga disposta per quest’ultimo dall’articolo 10 del D.L. n.137/2020).

Sospensione di versamenti tributari e contributivi  in scadenza a dicembre

Con il nuovo pacchetto di misure dirette ad arginare gli effetti dell’emergenza epidemiologica, arrivano novità anche per gli altri versamenti. Le nuove norme ci pongono di fronte ad un “articolato” meccanismo di rateazione dei versamenti già sospesi da precedenti decreti legge.

Ma procediamo con ordine per comprendere come operare.

In primis si fa presente che dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante “rateizzazione” (fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021) i versamenti sospesi per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno:

  • il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 (ovvero, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge);

La norma stabilisce, in particolare, che sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di dicembre 2020, a “condizione” che detti soggetti abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto al mese di novembre 2019.  Analogamente al passato, anche la sospensione in esame riguarda i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973;
  • trattenute per addizionale regionale e comunale Irpef, operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • Iva;
  • contributi previdenziali e assistenziali ed i premi Inail.

I versamenti in esame sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019. Così, ad esempio, se una società presenta un fatturato a novembre 2020 pari a 180.000 euro “diminuito” di oltre il 33% rispetto a quello di novembre 2019, è possibile sospendere il versamento di ritenute, Iva e contributi relativi al mese di dicembre ed effettuare lo stesso entro il 16 marzo 2021.

Si rammenta che riguardo il concetto di “fatturato”, la circolare 9/E/2020 ha chiarito che, nel caso in cui le operazioni siano certificate sia mediante fatture che con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie in base alla “somma” dei due elementi. Nei casi in cui, invece, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi, è possibile che il riferimento al fatturato/corrispettivi, ai fini dello scostamento, possa essere esteso ai concetti di “ricavi” e “compensi”. Sempre nella circolare 9/E è stato chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi deve essere eseguito prendendo a riferimento le operazioni (“fatturate” o “certificate”) che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva dei mesi di riferimento (nel caso, novembre 2019 rispetto a novembre 2020). A questi dovranno essere “sommati” i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva.

Analoga sospensione si applica, a “prescindere” dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, alla seguente platea di contribuenti:  

  1. soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  2. soggetti che esercitano le attività dei “servizi di ristorazione” e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020;
  3. soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n.149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n.149/2020.

Anche per detti soggetti, i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Esonero versamento Imu

Novità e conferme anche in materia di Imu. Se, infatti, resta fermo quanto disposto riguardo l’esonero dal versamento della seconda rata per coloro che sono stati interessati dalle misure “anti-covid” previste rispettivamente dall’articolo 78 del D.L.n.104/2020, dall’articolo 9 del D.L.n.137/2020 e dall’articolo 5 del D.L.n.149/2020, nell’ambito della novella norma viene chiarito che detta esenzione riguarda non il “proprietario” dell’immobile, ma “il soggetto passivo d’imposta”. Conseguentemente, rientrano nell'ambito agevolativo non solo i proprietari, ma anche i titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) ed i locatari nel caso di immobili concessi in leasing.

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, la seconda rata IMU non è dovuta in relazione ai seguenti immobili:

Articolo 78 del

D.L. n.104/2020

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i soggetti d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i soggetti d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Articolo 9 del

D.L. n.137/2020

immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto cd “Ristori”, a condizione che i soggetti IMU siano anche gestori delle attività economiche ivi esercitate.

Articolo 5 del

D.L. n.149/2020

immobili e relative pertinenze ubicati nei Comuni della cd. “zona rossa” in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportate nell'Allegato 2 al decreto cd “Ristori-bis”. Affinché spetti l'esenzione i relativi soggetti Imu devono anche essere i gestori delle attività economiche ivi esercitate.

 

Definizione agevolata fino 1° marzo 2021

Prorogati anche i versamenti connessi alle disposizioni in materia di "rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”. Con il nuovo provvedimento, infatti, slitta al 1° marzo 2021 il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli in scadenza nel 2020. La norma agisce sull’articolo 68, comma 3 del D.L.n.18/2020 sostituendo le parole “10 dicembre 2020” con “1° marzo 2021”. Conseguentemente, è ora previsto che il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020:

  • della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”);
  • delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle (riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica - articolo 1, comma 190, L.145/2018);
  • delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle risorse proprie dell'Unione europea;

non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021. A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni ai fini dell’effettuazione del versamento di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018. Quindi, è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio, effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito ed il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative. Si ricorda, infatti, che il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 (per la sola rottamazione-ter) e, in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Per procedere al pagamento del dovuto si può continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" anche se il versamento sarà effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie.  

Resta fermo che i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” e dal “Saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973).

Il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche ai contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n.193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n.148/2017).

Riforma della dilazione dei ruoli

Introdotte alcune modifiche per innovare l’istituto della dilazione dei ruoli. Con l’articolo 7 del D.L.n.157/2020 si agisce direttamente sulla disciplina relativa alla dilazione di pagamento di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.  In primo luogo, viene sostituito il comma “1-quater” del citato articolo 19 il quale ora stabilisce che dalla data di presentazione della richiesta di dilazione fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa a ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

Viene così confermato che – con la presentazione dell’istanza di dilazione - non possono esserci nuovi fermi e ipoteche (fermi restando quelli già in essere) né tanto meno possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Inoltre, viene precisato (con il nuovo comma “1-quater2”), che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Con il nuovo comma “1-quater1” viene, poi, stabilito che non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in qualunque momento “antecedente” la data di accoglimento della richiesta di dilazione. Si ricorda che detto articolo 48 concerne l’obbligo di verifica – da parte di PA e società a prevalente partecipazione pubblica - della sussistenza di eventuali inadempienze, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. Le novità operano dalle dilazioni accolte relative a istanze chieste dalla data di entrata in vigore del “ Ristori-quater” (ossia il 30 novembre 2020).

Per quanto riguarda le richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (in luogo degli attuali 60.000 euro).

Inoltre, sempre in relazione alle suddette rateazioni, viene stabilito che non si decade dalla stessa per il mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate (anziché 5 rate), anche non consecutive. Viene, così, esteso ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 quanto era stato previsto dall’articolo 68, comma 2-ter del D.L. n. 18/2020 relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020.

Ulteriore novità la ritroviamo nel comma 5 dell'articolo 7 del decreto “Ristori-quater”. Tale norma stabilisce che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data delll'8 marzo 2020 (o 21 febbraio 2020 per le persone fisiche con residenza, sede legale o operativa nelle zone rosse), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

 

Ulteriori novità del D.L. 157/2020 – Sintesi

Proroga versamenti PREU

 

Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, a partire dal 22 gennaio 2021.

Estensione

codici Ateco

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Stando alla norma, infatti, le disposizioni in materia di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n.137/2020 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n.633/1972, hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al nuovo decreto.

Indennità stagionali

del turismo, terme e spettacolo

Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro agli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da covid-19 e ad altre categorie tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Associazioni sportive

È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.

Indennità per

i lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

Fiere e Congressi, spettacolo e cultura

Vengono stanziati 350 milioni di euro per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: a) di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; b) di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).  Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

 

Quadro Normativo

DECRETO-LEGGE N. 157/2020 PUBBLICATO IN G.U. N.297 DEL 30.11.2020;

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.81 DEL 30.11.2020;

 

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