Se non c'è l'appropriazione del denaro non si ha peculato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 gennaio 2010
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Sindaco e comandante dei vigili erano stati condannati, in primo grado, per il reato di peculato dopo che gli stessi, senza averne titolo, avevano versato le somme ottenute da alcune multe in un conto del Comune mentre, nel frattempo, erano in attesa dell'attivazione di quello creato per il consorzio fra i Comuni vicini. Mancava, tuttavia, uno dei presupposti per la rinvenibilità del reato di peculato: l'appropriazione del denaro da parte loro. Per questo i due hanno fatto ricorso in Cassazione e lo hanno vinto.
I giudici di legittimità, in particolare, nel testo della sentenza n. 1938 del 15 gennaio 2010 con cui si sono pronunciati sulla vicenda, hanno precisato come l'atto posto in essere dai due imputati non aveva prodotto alcun volontario arricchimento. “L'accantonamento delle somme e la restituzione ai trasgressori - spiega la Corte - adottate con atti costituenti legittimo esercizio di una funzione, non avrebbero potuto configurare il delitto di peculato, il cui elemento materiale è l'appropriazione di danaro, del quale il pubblico ufficiale abbia avuto la disponibilità in ragione della pubblica funzione esercitata”.
I giudici di legittimità, in particolare, nel testo della sentenza n. 1938 del 15 gennaio 2010 con cui si sono pronunciati sulla vicenda, hanno precisato come l'atto posto in essere dai due imputati non aveva prodotto alcun volontario arricchimento. “L'accantonamento delle somme e la restituzione ai trasgressori - spiega la Corte - adottate con atti costituenti legittimo esercizio di una funzione, non avrebbero potuto configurare il delitto di peculato, il cui elemento materiale è l'appropriazione di danaro, del quale il pubblico ufficiale abbia avuto la disponibilità in ragione della pubblica funzione esercitata”.
- ItaliaOggi, p. 21 – Senza disponibilità no peculato – Alberici
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