Se manca l’indicazione dell’ora di apertura e chiusura dell’udienza si ha diritto ad una sola vacazione

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Con la sentenza n. 21513 depositata il 30 novembre 2012, i giudici di Cassazione hanno rigettato il ricorso avanzato dalla difesa di un lavoratore e volto alla censura della sentenza di merito limitatamente alla liquidazione delle spese di lite asseritamente inferiore ai minimi tariffari.

In particolare, sul punto relativo alla liquidabilità del diritto di vacazione, la Suprema corte ha ricordato come la voce di cui alla Tabella B allegata al D.M. 127/2004, rapporti il predetto diritto non già all’attività processuale risoltasi nella partecipazione all’udienza, per la quale, in linea generale, è previsto il diritto alla voce n. 19 (partecipazione a ciascuna udienza), bensì per attività distinte e più pregnanti della mera partecipazione all’udienza, corroborate da elementi documentali di riscontro, quali atti e verbali nei quali si appalesi l’ora di apertura e chiusura di essi, con l’ulteriore chiarimento che “in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione”.

Trattasi, pertanto, necessariamente di voce afferente ad attività diversa dalla partecipazione alle udienze, per le quali vi è sempre riscontro.
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