Se la locazione è cessata, la detenzione dà diritto all'indennità ma non ai canoni

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Con sentenza n. 4484 del 25 febbraio 2009, la Terza sezione civile della Cassazione ha spiegato che, in caso di cessazione del contratto di locazione, il conduttore che rimanga nella detenzione dell'immobile è tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione prevista ai sensi dell'art. 1591 c.c. e non al versamento dei canoni di locazione in base alle scadenze pattuite. Ed infatti – sottolineano i giudici di legittimità – il protrarsi della detenzione viene a costituire inadempimento rispetto all'obbligo di restituzione della cosa locata; e ciò anche qualora la legge consenta la sospensione dello sfratto.

Ne consegue che, in tale ipotesi, l'indennità di mora pattuita contrattualmente per il ritardo nel pagamento dei canoni non può essere riconosciuta in favore del locatore proprio in quanto il contratto non ha più efficacia.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Detenzione immobile e indennità – Ufficio legale Confedilizia

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