Se il processo è ancora pendente il diritto all’equa riparazione non si prescrive

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Il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione quando il processo è esaurito è da considerare un termine di decadenza; per contro, quando il processo è ancora pendente, non è previsto alcun termine di prescrizione per proporre la relativa domanda. La decorrenza del termine di prescrizione e la pendenza del termine di decadenza, inoltre, sono tra di loro incompatibili.

Sono i principi sanciti dalle Sezioni unite di Cassazione nel testo della sentenza n. 16783 del 2 ottobre 2012 pronunciata con riferimento ad un contrasto di giurisprudenze che si era creato tra sezioni semplici. Secondo il massimo consesso di legittimità, in particolare, “In tema di equa riparazione, la legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l'indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo articolo 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all'incompatibilità tra prescrizione e decadenza, se relative al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione”.
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