Se ancora non è stato chiesto il permesso per costruire, ok al preliminare di vendita senza la garanzia del costruttore

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 5794 del 2011, ha affermato la validità del preliminare di vendita di un immobile su carta per il quale non era stata prestata apposita fideiussione da parte del costruttore. Nella specie, non era stato ancora richiesto il permesso per edificare e non era iniziata neanche la fabbricazione.

Per i giudici di legittimità, in particolare, le disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 122/2005, dettate dal legislatore a tutela degli acquirenti di immobili da realizzare, facendo espresso riferimento agli immobili “per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire” trovano applicazione solo nei casi in cui gli immobili stessi siano stati oggetti di richiesta di permesso di costruire e siano ancora da edificare “o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”.

Validamente, quindi, prima della richiesta al Comune del permesso ad edificare, il promissario acquirente ed il costruttore possono accordarsi per la stipula di un preliminare relativo a un edificio progettato solo sulla carta senza che sia necessaria la prestazione di un'idonea garanzia da parte dell'impresa costruttrice.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 9 – La fideiussione del costruttore solo dopo il permesso - Bresciani

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