Scudo penale per i sanitari: responsabilità solo per colpa grave
Pubblicato il 08 settembre 2025
In questo articolo:
- Responsabilità e formazione nelle professioni sanitarie: il Ddl delega
- Responsabilità professionale: revisione della disciplina
- Responsabilità penale: colpa grave e “scudo penale parziale”
- Equiparazione tra linee guida e buone pratiche
- Valutazione della colpa: criteri oggettivi
- Riforma del sistema formativo delle professioni sanitarie
- Aggiornamento dei percorsi di studio
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Nella seduta del 4 settembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge collegato alla legge di bilancio per il 2025, che attribuisce al Governo una delega per la riforma del sistema delle professioni sanitarie. Il provvedimento interviene su due ambiti distinti ma interconnessi:
- la responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie;
- la rimodulazione del sistema formativo.
Responsabilità e formazione nelle professioni sanitarie: il Ddl delega
Il disegno di legge si inserisce in un più ampio pacchetto di interventi normativi sugli ordinamenti professionali, che include anche la riforma dell’ordinamento forense, al fine di modernizzare e armonizzare il quadro delle professioni regolamentate.
Nel prosieguo, si propone un’analisi sintetica dei principali contenuti del provvedimento, con un focus specifico sugli aspetti relativi alla disciplina della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Responsabilità professionale: revisione della disciplina
Responsabilità penale: colpa grave e “scudo penale parziale”
Il disegno di legge, come anticipato, introduce una disciplina riformata in materia di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria.
In base al nuovo impianto, la punibilità dell’operatore sanitario è limitata ai soli casi di colpa grave, purché sia dimostrato che la condotta tenuta sia stata conforme:
- alle linee guida elaborate e pubblicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, oppure
- alle buone pratiche clinico-assistenziali generalmente riconosciute dalla comunità scientifica.
Questo a condizione che linee guida o buone pratiche risultino adeguate e pertinenti rispetto alle circostanze del caso concreto.
La formulazione richiama implicitamente l’art. 2236 del Codice civile, ma non richiede l’accertamento della particolare difficoltà tecnica della prestazione sanitaria.
Equiparazione tra linee guida e buone pratiche
In base al nuovo assetto normativo, linee guida e buone pratiche assumono un valore equivalente nell’orientare la condotta dei professionisti sanitari, purché risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Questa equiparazione risponde all’esigenza, più volte evidenziata in ambito clinico e giurisprudenziale, di garantire un riferimento operativo anche in quei contesti in cui le linee guida ufficiali risultano assenti, incomplete o non aggiornate, valorizzando così le pratiche consolidate e ritenute affidabili dalla comunità scientifica.
Valutazione della colpa: criteri oggettivi
Il disegno di legge, a seguire, prevede l’introduzione di specifici criteri oggettivi di valutazione, finalizzati a guidare l’autorità giudiziaria nell’accertamento della colpa professionale in ambito sanitario e del suo grado.
Tra gli elementi da considerare vengono espressamente richiamati:
- la scarsità delle risorse disponibili, sia in termini di personale che di dotazioni materiali;
- le eventuali criticità organizzative presenti nella struttura in cui è stata erogata la prestazione;
- la complessità del quadro clinico del paziente.
L’inclusione di tali parametri risponde alla necessità di valutare la condotta del professionista in modo contestualizzato e aderente alle reali condizioni operative, riconoscendo le difficoltà sistemiche che possono influenzare l’esercizio della professione sanitaria.
Questa impostazione si ispira, in parte, alla legislazione emergenziale adottata durante la pandemia da Covid-19, che aveva previsto simili attenuanti per valutare in modo più realistico la colpa in contesti clinici eccezionali.
L’obiettivo del legislatore è quello di superare valutazioni astratte o presuntive, offrendo un elenco, seppur non esaustivo, di elementi oggettivi in grado di contestualizzare la condotta sanitaria e di agevolare un giudizio tecnico più aderente alla realtà operativa, sia nei procedimenti penali che in quelli civili.
Riforma del sistema formativo delle professioni sanitarie
Parallelamente alla revisione normativa sulla responsabilità, il disegno di legge prevede una rimodulazione dei percorsi formativi per le professioni sanitarie.
Aggiornamento dei percorsi di studio
Il disegno di legge, inoltre, contempla un intervento organico sul sistema formativo delle professioni sanitarie, prevedendo la revisione e l’aggiornamento dei percorsi universitari e post-universitari.
L’intento è quello di allineare l’offerta formativa ai fabbisogni attuali del Servizio Sanitario Nazionale, rafforzare le competenze interdisciplinari richieste ai professionisti della salute e favorire sia l’ingresso che la permanenza nel sistema pubblico.
Tra gli obiettivi vi è anche l’integrazione strutturale dei contenuti didattici con l’evoluzione tecnologica della pratica clinica, in modo da rendere i percorsi più coerenti con le trasformazioni in atto nella sanità contemporanea.
In conclusione, la finalità generale della riforma, è quella di modernizzare la formazione sanitaria, rendendola coerente con l’evoluzione tecnologica e organizzativa del SSN e, al tempo stesso, più attrattiva per i nuovi professionisti.
Il disegno di legge si colloca in un più ampio processo di riforma volto a riequilibrare la disciplina della responsabilità professionale e aggiornare la formazione sanitaria. La sua effettiva portata dipenderà dall’iter parlamentare e dai futuri decreti attuativi.
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