Scommesse, via al codice tributo

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La risoluzione n. 78, resa nota il 24 aprile dall’Agenzia delle Entrate, indica ai concessionari delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non, diversi dalle corse di cavalli, la modalità di pagamento delle penali dovute per i ritardi nel versamento al Fisco delle somme vinte e non incassate dagli scommettitori e dei rimborsi per scommesse piazzate su eventi annullati. Per il versamento delle penali, i concessionari dovranno utilizzare il codice tributo 5154, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debiti versati” nella specifica sezione “Accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento “F24 – Accise”, reperibile in formato elettronico sui siti internet www.aams.it e www.agenziaentrate.gov.it.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Scommesse, via al codice tributo – Tani

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