Scissione societaria e debiti erariali: responsabilità solidale della beneficiaria

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Scissione societaria e debiti erariali: responsabilità solidale della beneficiaria

Nella scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti.

Alla stessa, pertanto, può essere rivolta la richiesta di pagamento di tali debiti, senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte del Fisco.

Con ordinanza n. 32469 del 3 novembre 2022, la Cassazione ha accolto il ricorso con cui l'Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione si era opposta alla decisione pronunciata dalla CTR nell'ambito di una lite tributaria avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento.

L’atto notificato concerneva tributi non versati da una Srl dalla quale, a seguito di scissione parziale, la contribuente era stata costituita.

Confermando la decisione già assunta dalla CTP, la Commissione regionale aveva accolto le ragioni della società contribuente, in ordine alla tardività della notifica della cartella esattoriale in esame.

L'Ader si era rivolta alla Suprema corte, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, per avere, la sentenza d’appello, erroneamente ritenuto che il termine triennale di decadenza per la notifica della cartella esattoriale andasse valutato anche con riguardo alla notificazione eseguita alla società beneficiaria e non solo a quella eseguita alla società scissa.

Secondo la concessionaria, infatti, il consolidamento del potere di riscossione nei confronti della società scissa, a mezzo della tempestiva notifica della cartella in un momento anteriore alla scissione, doveva spiegare effetto anche verso la società che eventualmente fosse stata costituita in un momento successivo mediante un'operazione di scissione parziale.

La Corte di Piazza Cavour ha giudicato fondata la predetta doglianza: la disciplina civilistica della scissione parziale - ha ricordato - contiene, all’art. 2506-bis, comma terzo, c.c., una previsione di limitazione della responsabilità solidale fra società scissa e società beneficiaria, circoscritta al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a quest’ultima, che, secondo il consolidato insegnamento di legittimità, non si estende al relativo regime tributario.

Per quest’ultimo, infatti, l’art. 173, commi 12 e 13, del TUIR, dispone che anche la società beneficiaria risponda degli obblighi della società scissa riferibili ad un periodo anteriore alla scissione, senza alcun limite quantitativo.

Senza contare che l’art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che ciascuna società, in caso di scissione, resti obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Ciò posto, non risulta necessario che la cartella esattoriale sia notificata anche alla società beneficiaria nel rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 25 del DPR n. 602/1973.

E' stato ribadito, in definitiva, il seguente principio di diritto: “In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione.

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