Scissione società semplice: imposta di registro in misura fissa
Pubblicato il 26 luglio 2022
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L'atto di scissione relativo a società semplice va assoggettavo a imposta di registro in misura fissa e non a imposta proporzionale.
E' quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione con sentenza n. 23051 del 25 luglio 2022, pronunciata a soluzione di una questione di massima di particolare importanza relativa all'interpretazione dell'art. 4 Tariffa Parte Prima DPR n. 131/86 (TU imposta di registro) e al regime impositivo applicabile agli atti di scissione societaria.
L'articolo 4 in esame concerne gli atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
La questione in esame era stata sollevata nell'ambito di una causa in cui l'Agenzia delle Entrate si era opposta alla decisione con cui la CTR aveva ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione volto al recupero dell'imposta proporzionale di registro su un atto notarile di scissione societaria.
Con quest'ultimo, era stata disposta la scissione totale di una società e la devoluzione del suo patrimonio netto a favore di una Srl e di una società semplice.
L'atto di scissione era stato sottoposto, in sede di autoliquidazione, ad imposta di registro in misura fissa, in applicazione dell'art. 4 Tariffa Parte Prima lettera b) DPR n. 131/86.
Per contro, l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che, trattandosi nella specie di scissione a favore di società semplice non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale né agricola, l'atto fosse assoggettabile non a imposta fissa ma a quella proporzionale del 3%, residualmente riservata "agli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".
Contrasto interpretativo risolto dalle SU
La Corte rimettente (Quinta sezione civile) aveva rinvenuto, rispetto alla disposizione tariffaria richiamata, due inconciliabili letture interpretative, e per questo aveva rimesso gli atti al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Secondo una prima opzione, gli atti di scissione tra società di qualunque tipo ed oggetto sarebbero sottoponibili ad imposta in misura fissa, mentre i medesimi atti intercorsi tra enti non societari lo sarebbero solo se aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
In base ad una seconda lettura interpretativa, il requisito dell'esercizio di attività commerciale o agricola andrebbe invece esteso tanto alle società quanto agli enti diversi.
Le SS. UU., dopo una ricostruzione normativa e sistematica della vicenda, hanno ritenuto che la tesi dell'Agenzia non trovasse riscontro nella Tariffa in esame e che il relativo ricorso meritasse di essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto: "L'atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. 131/86, a imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell'oggetto esclusivo a principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste".
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