Sanzione disciplinare dopo valutazione Commissione scioperi

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Sanzione disciplinare dopo valutazione Commissione scioperi

Il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che aderiscono ad uno sciopero illegittimamente proclamato è subordinato alla valutazione della Commissione di garanzia.

Adesione a sciopero legittima, niente sanzione disciplinare

Dalla Corte di cassazione sono giunti chiarimenti in tema di potere disciplinare del datore di lavoro rispetto ai lavoratori che abbiano aderito ad un'astensione dal lavoro che si assume illegittimamente proclamata nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.

La questione specificamente esaminata atteneva al rapporto tra l'esercizio del predetto potere disciplinare e la valutazione del comportamento delle parti sindacali che hanno proclamato lo sciopero, valutazione, questa, di competenza della Commissione di garanzia.

Essa è stata sollevata nell'ambito di un giudizio attivato da un lavoratore dipendente al fine di far dichiarare l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, irrogatagli a causa dell’abbandono del posto di lavoro per adesione allo sciopero proclamato dall’organizzazione sindacale di appartenenza e che, secondo parte datoriale, non riguardava il proprio personale dipendente.

La Corte d’appello aveva accolto le ragioni del lavoratore e, sul presupposto di illegittimità della sanzione a questi comminata, aveva condannato la società datrice di lavoro a restituirgli l’importo trattenuto a titolo di sanzione.

Secondo la Corte territoriale, infatti, il dipendente aveva legittimamente aderito ad uno sciopero indetto dal sindacato di appartenenza, peraltro dopo aver avuto conferma verbale, da un dirigente del medesimo, della riferibilità dell'iniziativa anche allo stesso.

Inoltre, le concrete modalità di attuazione dell’astensione dal lavoro avevano rispettato i limiti interni ed esterni del diritto di sciopero, come peraltro elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

In tale contesto, il fatto che a tale sciopero, riguardante tutto il territorio nazionale e molteplici società, avesse aderito, con riferimento al personale dell'azienda, un solo lavoratore, non incideva sulla legittimità dell’astensione collettiva né sul diritto del lavoratore di aderire alla stessa. 

Potere disciplinare subordinato alla valutazione della Commissione di garanzia

Con sentenza n. 11365 del 7 aprile 2022, la Suprema corte ha confermato tale statuizione, dopo aver ricostruire l’assetto normativo della questione in oggetto, rispetto al quale ha evidenziato la rilevanza dell’art. 13, comma 1, lett. i) della Legge n. 146/90.

Disposizione, questa, che introduce una competenza esclusiva dell’organo di garanzia di “valutare” il comportamento delle parti e, ove esso accerti la commissione di inadempienze o violazioni, di “deliberare” le sanzioni nei confronti delle stesse.

A risoluzione della questione in esame, gli Ermellini hanno formulato specifico principio di diritto ai sensi del quale:" Nell’ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che aderiscono ad uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali senza il rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure previste dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83 del 2000, è subordinato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) della legge citata, alla valutazione negativa del comportamento delle parti collettive ad opera della Commissione di garanzia, e l’apertura del procedimento disciplinare è, in tal caso, doverosa”.

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