Scioglimento con date standard

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Per le società che non hanno ricostituito la compagine azionaria entro i termini previsti dalla normativa vigente è intervenuta l’agenzia delle Entrate che ha fornito indicazioni sui comportamenti da adottare nelle fattispecie in questione. Con risoluzione n. 329/E del 30 luglio 2008, il Fisco - rispondendo ad un’istanza di interpello che riguarda lo scioglimento di una Snc, avvenuto il 9 maggio 2007, a seguito del recesso di uno dei due soci e della mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro i sei mesi dal recesso – ha chiarito che le dichiarazioni dei redditi e quelle Irap della società devono essere presentate entro il termine ordinario, cioè “entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta” (articolo 2 del Dpr n. 322/98). Le citate dichiarazioni devono essere inviate in forma non unificata, trattandosi di un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Il modello Irap non può essere inviato in forma autonoma, ma va presentato sempre assieme alla dichiarazione dei redditi. Perciò, conclude la risoluzione n. 329/E/2008, entro lo stesso termine, il socio superstite che continua l’attività d’impresa dovrà presentare in via telematica le dichiarazioni dei redditi ed Irap e, inoltre, la dichiarazione Iva costituita da due moduli, uno intestato alla società e l’altro intestato all’impresa individuale. Nel caso in esame, è bene ricordare che trattandosi delle dichiarazioni relative al 2007, la scadenza è stata prorogata (dal 31 luglio) al 30 settembre 2008, in virtù dell’articolo 3, comma 4 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, cosiddetto “milleproroghe”, che è stato approvato in via definitiva dal Senato, lo scorso mercoledì.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Scioglimento con termine ordinario - Fasano

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