Schiamazzi notturni. Responsabile il gestore della discoteca
Pubblicato il 09 maggio 2017
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La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la condanna del gestore di un esercizio commerciale (discoteca) alla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., per non aver impedito gli schiamazzi degli avventori che stazionavano, sino a tarda notte, all'esterno del predetto esercizio, creando disturbo al riposo dei residente delle vie limitrofe.
Posizione di garanzia del titolare. Obbligo di impedire schiamazzi
In relazione alla configurabilità della suindicata contravvenzione – precisa la Corte Suprema – la giurisprudenza ha riconosciuto, in capo al titolare di un esercizio pubblico, l’esistenza di una posizione di garanzia cui è correlato l’obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti in maniera eccessiva dalla propria clientela; in tal modo configurando gli elementi strutturali propri delle fattispecie omissive improprie (o reati commissivi mediante omissione), secondo cui risponde di un evento dannoso o pericoloso colui che abbia l’obbligo giuridico di impedirlo.
Detto obbligo, il quale si sostanzia nel doveroso esercizio di un potere di controllo, è pacificamente configurabile a carico del titolare di un’attività commerciale aperta al pubblico rispetto alle condotte poste in essere dai suoi clienti all'interno o al di fuori del locale, nei cui confronti, dunque, egli è tenuto ad adottare le misure più idonee ad impedire determinati comportamenti contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.
Misure insufficienti
Orbene nel caso di specie – prosegue la Corte con sentenza n. 22142 dell’8 maggio 2017 – il titolare dell’esercizio, consapevole dei suoi obblighi, aveva posto in essere alcuni accorgimenti volti ad impedire gli schiamazzi dei clienti, adibendo un'apposita area a parcheggio ed apponendo, all'entrata del locale, un cartellone che ammoniva la clientela di non provocare eccessivi rumori. Misure tuttavia ritenute insufficienti alla stregua di un giudizio controfattuale esperito dai giudici di primo e secondo grado, secondo i quali le stesse non hanno determinato alcun apprezzabile risultato, nemmeno temporaneo, sui disturbi arrecati dalla clientela agli abitanti delle zone limitrofe, soprattutto per i rumori provocati dai veicoli degli avventori, parcheggiati in prossimità del locale.
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