Scatta l’opzione per i bilanci

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Entro il prossimo 2 marzo 2009, imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria dovranno scegliere il regime di determinazione della base imponibile Irap da applicare per il triennio 2009-2011. Due le opzioni possibili: si potrà preferire il criterio che basa il calcolo dell’Irap sulla normativa fiscale del Tuir, oppure quello disposto per le società di capitali che deriva direttamente dal bilancio d’esercizio e in particolare dal conto economico. La scelta non sarà priva di conseguenze, soprattutto per quanto riguarda gli effetti vincolanti, che dovranno essere valutati in un’ottica di medio/lungo termine dal momento che l’opzione avrà validità per un triennio. Il regime “naturale” per la determinazione dell’imponibile Irap, sia per le imprese individuali che per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, è quello disposto dall’articolo 5-bis del Dlgs 446/97, che disciplina le modalità di calcolo secondo le regole fiscali. Al comma 2 dello stesso articolo si stabilisce, invece, che i soggetti Irpef possono abbandonare tale regime per adottare quello che prende in considerazione le risultanze del bilancio civilistico proprio delle società di capitali. La scelta è subordinata al verificarsi di due condizioni: una di tipo soggettivo, secondo cui l’impresa si deve trovare in regime di contabilità ordinaria, e l’altra di tipo oggettivo, secondo cui l’opzione deve effettuarsi attraverso l’invio di una apposita comunicazione, che deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si intende applicare la disciplina dei soggetti Ires (2 marzo 2009). La scelta, come detto, vincola l’impresa per il triennio successivo e al termine di esso si intende tacitamente rinnovata per altri tre esercizi salva la possibilità del soggetto di provvedere, sempre tramite comunicazione, alla revoca. Fino al momento in cui l’impresa non esercita la scelta, essa applica il regime “naturale” senza alcun vincolo temporale, potendo in qualsiasi esercizio decidere di optare per le regole Irap proprie dei soggetti Ires. Specificazioni in merito all’applicabilità dell’opzione per i bilanci sono state offerte dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008. Il documento chiarisce che per i soggetti di nuova costituzione, il termine dei 60 giorni per l’esercizio dell’opzione decorre, per le società di persone, dall’inizio del primo periodo d’imposta, mentre, per gli imprenditori individuali, dalla data di inizio dell’attività (apertura partita Iva).

Per quanto riguarda la convenienza o meno dell’opzione, non esiste una risposta valida a livello generale. La scelta dell’opzione o meno deve essere valutata caso per caso e, a tal proposito, uno strumento utile potrebbe venire dai nuovi quadri IQ e IP del modello Irap 2009. Solo compilando in entrambi i quadri i prospetti relativi alla determinazione del valore della produzione netta Irap, sia con il criterio semplificato che con quello del bilancio, le imprese potranno stabilire quale regime, con i valori relativi all’esercizio 2008, determina una base imponibile minore. Naturalmente il discorso vale se si ipotizza una costanza di elementi per il triennio; se, invece, si ipotizza che in futuro potrebbero esserci degli accadimenti tali da variare la tipologia di proventi e oneri realizzabili, il discorso diverrebbe più complesso e l’opzione più rischiosa, in quanto basata su elementi non certi ma stimati.

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