Scadenze fiscali e non solo: novità per i contribuenti

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Scadenze fiscali e non solo: novità per i contribuenti

Il periodo di giugno-luglio, come ogni anno, è caratterizzato da una serie di adempimenti fiscali (tra dichiarazioni, versamenti e comunicazioni) che vedono coinvolti professionisti e contribuenti.

Gli adempimenti principali consolidati riguardano il versamento delle imposte locali prima (acconto Imu e Tasi al 17 giugno), e successivamente, il versamento delle imposte che risultano dalle dichiarazioni dei redditi (per chi presenta il modello Redditi), quindi il saldo 2018 e l’acconto 2019 ad inizio luglio.

Oltre alle consuete scadenze fiscali, quest’anno, il periodo di inizio estate sarà caratterizzato, rispetto allo scorso anno, da alcune importanti novità che rivoluzioneranno gli adempimenti del contribuente e si sovrapporranno ai consueti “appuntamenti” con il fisco.

Un elemento purtroppo da mettere sempre in conto è l’incertezza di alcune scadenze in quanto, ad esempio, entro il prossimo 30 giugno il Parlamento dovrà convertire in legge il decreto Crescita (D.L. 34/2019) e, oltre ai probabili ritocchi alle norme, è possibile che siano previste delle proroghe come quella dell’invio delle dichiarazioni dei redditi, che potrebbe slittare al 30 novembre, e al 31 dicembre la dichiarazione Imu-Tasi.

Già è certo che, con l’introduzione di un emendamento, verranno riaperti i termini per le domande della rottamazione dei ruoli al 31 luglio 2019.

Un primo slittamento dei versamenti dovrebbe essere al 22 luglio (per il saldo 2018 e 1° acconto 2019) a causa dell’introduzione degli Isa (indici di affidabilità fiscale), e si potrà pagare con la maggiorazione dello 0,40 fino al 21 agosto.

Il ministro dell’Economia ha già firmato il decreto di proroga del quale ancora non se ne conosce il contenuto esatto, e se ne attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Non è comunque ancora chiaro chi sarà interessato (oltre ovviamente oltre ai soggetti che calcolano l’ISA) dalla suddetta proroga.

Dal fronte del modello 730, gli operatori dei Caf devono invece tenere conto del calendario “mobile” per l’invio del 730 in quanto viene prevista al 1° luglio la trasmissione nel caso dei modelli presentati dai contribuenti entro il 22 giugno, al 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno, e al 23 luglio per le dichiarazioni presentate entro tale data.

Sempre entro il 1° luglio, chi ha aderito alla rottamazione-ter riceverà il responso del Fisco con l’accoglimento della domanda (e il conto da pagare) o l’eventuale rifiuto.

Non solo scadenze ma anche molte altre novità fiscali interesseranno i contribuenti; per citarne alcune, da luglio si parte con la prima fase della memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, entreranno a regime le sanzioni per la fatturazione elettronica ed entrerà in vigore l’obbligatorietà del processo tributario telematico.

 

Processo tributario telematico: al via i ricorsi online

Il D.L. 119 del 23 ottobre 2018 ha sancito, all’art. 16, il passaggio al regime obbligatorio del processo tributario telematico (PTT) per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso o/e appello notificato a partire dal 1° luglio 2019.

Il professionista deve aggiungere le nuove procedure relative al processo telematico alle molte novità che sta affrontando in questo anno, necessitando inoltre di infrastrutture e tecnologie che gli permettano di ottemperare agli obblighi normativi.

Tra meno di un mese le notifiche e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali avverranno solo con modalità telematiche, con quello che dovrebbe essere un addio al doppio canale “carta-digitale”, aperto dall’anno scorso.

È una novità che richiede strumenti adeguati in tutte le sedi, soprattutto se si pensa alla possibilità (futura) di partecipare alle udienze a distanza.

L’obbligo del processo tributario telematico interesserà i ricorsi notificati alla controparte a partire dal 1° luglio 2019; l’obbligatorietà dipenderà e decorrerà dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla controparte.

La modalità telematica, non sarà obbligatoria (ma facoltativa) per i ricorsi notificati prima del 1° luglio, anche se depositati dopo tale data.

Per i ricorsi notificati dopo il 1° luglio, invece, le parti del processo, i consulenti e gli organi tecnici, dovranno notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Mef n. 163/2013, e nei successivi decreti di attuazione.

E’ prevista un’eccezione per i contribuenti che sono in giudizio senza assistenza tecnica, per i quali le modalità informatiche per le notifiche e i depositi degli atti rimarranno una facoltà.

In casi eccezionali, il presidente della commissione tributaria e quello della sezione, potranno autorizzare, con provvedimento motivato, modalità diverse da quelle telematiche.

 

Fattura elettronica si parte con le sanzioni

Il 1° luglio prossimo termina il periodo di moratoria delle sanzioni ed entra a regime la norma che prevede l’emissione della fattura elettronica, entro dieci giorni dal momento in cui viene effettuata l’operazione. Questo dato sarà riscontrabile dalla necessità di inserire nella fattura stessa la data in cui è stata effettuata l’operazione, se non corrisponde alla data di emissione.

Gli emendamenti al decreto Crescita potranno portare questo termine a 12 o 15 giorni, e chi non lo rispetterà, sarà soggetto a pesanti sanzioni.

La moratoria sulle sanzioni resta in vigore fino al 30 settembre prossimo per i contribuenti con liquidazione Iva mensile.

Le sanzioni sono quelle previste dal D.lgs n. 471 del 18 dicembre 1997, che prevedono tra l’altro in caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili Iva, una sanzione amministrativa compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.

 

Prima fase degli scontrini online

Un’altra “rivoluzione digitale”, dopo la fatturazione elettronica obbligatoria, è rappresentata dalla comunicazione online degli incassi, da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Il prossimo 1° luglio entrerà in vigore la prima fase del nuovo adempimento che interesserà i contribuenti che nel 2018 hanno dichiarato un volume d’affari superiore a 400mila euro.

Per la maggior parte dei soggetti con volume d’affari non superiore a 400mila euro, l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020, ma sono previsti specifici casi di esclusione dell’obbligo.

L’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riguarda i commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuati con strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto una modalità alternativa di certificazione e trasmissione dei corrispettivi che prescinde dall’uso esclusivo di registratori e server telematici. Si potrà usare una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell’area riservata del sito “Fatture e corrispettivi”.

Con decreto del Mef del 10 maggio 2019, sono state individuate specifiche ipotesi di esonero (almeno in una prima fase di applicazione).

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:

  • alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio, cessioni di tabacchi o giornali quotidiani);
  • alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni marginali ovvero le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari 2018;
  • alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

 

E’ previsto un credito d’imposta per l’adeguamento o l’acquisto di nuovi registratori telematici necessari per la trasmissione dei dati al fisco.

 

Al via le “pagelle” fiscali per il contribuente

Come noto, a partire dall’anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sostituiscono definitivamente gli studi di settore.

Con gli Isa gli operatori economici possono valutare autonomamente la propria posizione ed eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare la propria “pagella” di affidabilità.

È disponibile online, in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale, e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi, come l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento, e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

 

NB! - Gli indici di affidabilità fiscale (Isa), che a partire dalla dichiarazione Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri, riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni.

 

Il programma consente di calcolare l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati, ed è disponibile sul sito internet dell’Agenzia. In particolare, consente di:

  • creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata);
  • inserire i dati necessari per il calcolo;
  • preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

 

I dati forniti dall’Agenzia (per il calcolo dell’indice) ancora non sono disponibili, questi potranno essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti.

Una volta valorizzati i quadri, l’applicazione fornisce un riscontro trasparente (espresso con un punteggio da 1 a 10) indicativo del livello di affidabilità raggiunto.

 

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico:

  • già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati;
  • non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

 

I benefici per i più affidabili

Per il periodo d’imposta 2018, viene attribuito un grado di affidabilità fiscale espresso in una scala che varia da 1 a 10.

Le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 avranno l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta, nonché la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e dell’Iva.

I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5, sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e coloro che ottengono un punteggio da 9 in su sono esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il totale accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

 

Saldo 2018 e acconti 2019

E’ in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto che prorogherà i termini di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2019, dal 1° al 22 luglio 2019.

La proroga dovrebbe riguardare solo i contribuenti soggetti agli ISA, ma probabilmente sarà estesa anche ad altri soggetti interessati in via indiretta al nuovo strumento, quali i forfettari e soci di società in trasparenza.

Il termine di versamento degli importi che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive è normativamente fissato al 30 giugno (cadendo quest’anno di domenica, il termine sarebbe posticipato al 1° luglio); con la proroga si dovrebbe andare al 22 luglio, e automaticamente slitta anche il termine che permette di pagare le imposte entro 30 giorni successivi alla scadenza con lo 0,40% in più.

Il termine indicato vale per i soggetti che devono compilare gli Isa, persone fisiche, società o associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986, nonché per le società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

 

NB! - I soggetti che in base a determinate disposizioni di legge, approvano il bilancio di esercizio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dello stesso, effettueranno il versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo al quello di approvazione del bilancio.

 

Modalità di versamento e compensazione

Per il pagamento delle imposte (Irpef, Ires, Irap, imposte addizionali, imposte sostitutive, ecc.) e dei contributi, si deve utilizzare il modello di versamento F24, anche mediante compensazione (orizzontale) di crediti.

Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti Locali, Inail) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive (si ricorda che il modello F24 va presentato anche con saldo a zero).

I crediti che risultano dalle dichiarazioni (redditi, ed Irap) possono essere utilizzati per compensare debiti a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.

Se l'intero importo del credito risultante dalla dichiarazione non è compensato entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, la parte non utilizzata può essere riportata nella dichiarazione successiva.

 

Compensazioni a rischio

Con l’introduzione, ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, co. 990), del comma 49-ter all’art. 37, del D.L. 223/2006, il legislatore ha inserito il controllo preventivo sulle compensazioni indicate nelle deleghe di pagamento, attribuendo all'Agenzia delle Entrate la facoltà di sospendere l'esecuzione degli F24 contenenti compensazioni ritenute rischiose per effettuare controlli sull’utilizzo del credito, ed eventualmente procedere allo scarto dell’intera delega di pagamento.

Nel caso di scarto, la delega si intende non eseguita, ferma restando la possibilità di far valere il ravvedimento spontaneo.

L’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti relativi alle imposte sui redditi alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, necessita dell’apposizione sulla dichiarazione dei redditi del visto di conformità o dell’attestazione da parte del revisore incaricato del controllo contabile.

Nel caso di crediti riferiti ad imposte diverse, che scaturiscono dalla medesima dichiarazione, il limite di 5.000 euro va verificato per ogni singola imposta.

Per verificare se una dichiarazione è soggetta all’apposizione del visto, è necessario porre attenzione anche ai crediti indicati nel quadro RU, poiché non è obbligatoria l’apposizione del visto nel caso di crediti di natura agevolativa indicati nella dichiarazione, mentre lo è nel caso di crediti il cui presupposto è direttamente riconducibile alle stesse imposte.

Ai fini del computo del limite di 5.000 euro, vanno considerate esclusivamente le compensazioni orizzontali.

 

Rateizzazione

Il contribuente può scegliere di versare a rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), tranne il secondo acconto, che deve essere versato in un’unica soluzione (art. 20, D.Lgs. 241/1997), inoltre il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi, potendo rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

La scelta di pagamento del saldo o del primo acconto a rate od in un’unica soluzione, va esplicitata nel modello F24 indicando il numero della rata da pagare.

 

Il comma 4 dell’art. 20, del D.Lgs. 241/1997, ha previsto che le rate successive alla prima hanno termini di scadenza differenti per i soggetti titolari di partita Iva e per gli altri contribuenti. I soggetti titolari di partita Iva devono versare le rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, gli altri soggetti saldano le rate successive alla prima entro la fine di ciascun mese.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfettaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente con l’apposito codice tributo.

 

NB! - I soggetti che effettuano i versamenti entro i trenta giorni successivi alla prima scadenza, prima di procedere al calcolo delle rate, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e poi calcolare gli interessi sulle eventuali rate.

 

Determinazione dell’acconto

L’acconto è solitamente determinato con il metodo storico, ossia assumendo come base di riferimento per il calcolo l’imposta dell’anno precedente, al netto di eventuali detrazioni.

In alternativa, se il contribuente prevede una imposta minore da dichiarare nella successiva dichiarazione, può scegliere di versare un acconto per il 2019 di importo inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della dichiarazione 2018 (metodo previsionale).

 

Acconto Irpef

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto Irpef per il 2019, si deve fare riferimento all’importo di “Differenza”, indicato al rigo RN34 del modello Redditi.

L’acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019, se l’importo dovuto è inferiore ad 257,52 euro.

Si verserà in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro di cui la prima, nella misura del 40%, alla scadenza del termine per il primo acconto, o con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo se versata entro i 30 giorni successivi, la seconda, nella misura del 60%, entro il 2 dicembre 2019.

Se il rigo “Differenza”:

  • non supera 51,65 euro (52 euro), non è dovuto acconto;
  • supera 51,65 euro (52 euro), è dovuto acconto nella misura del 100% dell’ammontare indicato al citato rigo “Differenza”.

 

Acconto Ires

L’acconto Ires è fissato nella misura del 100% di quanto indicato al rigo RN17 del modello Redditi.

Il versamento è effettuato:

  • per la prima rata (40%), nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione;
  • per la seconda rata (60%), entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

 

Casi particolari di determinazione dell’acconto

Le disposizioni fiscali prevedono alcune fattispecie particolari nelle quali è necessario ricalcolare l’acconto Irpef o Ires.

In tali casi, vi è l’obbligo di ricalcolare l’acconto assumendo come base di riferimento (in luogo dell’imposta dell’anno precedente), il tributo che si sarebbe ottenuto applicando o non applicando una determinata disposizione.

Come per gli anni precedenti, ai fini del computo dell’acconto non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1, D.Lgs. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente.

 

Quadro Normativo

D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001

D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018

D.L. n. 34 del 30 aprile 2019

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