Sarà la Consulta a decidere sul reato di omesso versamento Iva

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Il tribunale di Torino, con ordinanza del 22 settembre 2010, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-ter del Decreto Legislativo n. 74/2000, introdotto dall'art. 35 comma 7 del decreto-legge n. 233/06, ritenuto lesivo della parità di trattamento dei contribuenti in ordine al termine per effettuare il versamento delle imposte in caso di omissioni contributive, relativamente all'anno 2005 rispetto ad anni successivi.

Con il decreto-legge n. 233/06 è stato costituito il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, che punisce chi non versa, nei limiti previsti dall'art. 10-bis, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. In sostanza il contribuente che omette di versare l'imposta derivante dalla dichiarazione Iva annuale ha tempo fino al mese di dicembre dell'anno successivo all'anno rispetto al quale l'imposta è dovuta per provvedere al pagamento senza incorrere nelle sanzioni previste. Tale normativa è in vigore dal 2006.

Tale disegno legislativo risulta però penalizzante per il debitore Iva per l'anno 2005 a cui viene chiesto, dall'allora norma vigente, di effettuare il versamento in questione in un termine inferiore ossia da luglio a dicembre 2006. E' da ravvisarsi, secondo il Tribunale di Torino, una disparità di trattamento in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione tra chi ha omesso il versamento Iva per l'anno 2005 e coloro che lo hanno omesso negli anni successivi. La parola ora passa alla Corte costituzionale.
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