Sanzioni omesse ritenute in F24 Elide
Pubblicato il 27 luglio 2016
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L’agenzia delle Entrate, dando seguito ad una richiesta dell’Inps, stabilisce, con risoluzione n. 62 del 26 luglio 2016, che la causale contributo "SAMM", istituita con risoluzione n. 17/E/2016 per versare le sanzioni amministrative dovute in caso di mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, sia utilizzata esclusivamente nel modello di pagamento F24 "Versamenti con elementi identificativi" (Elide). Questo a partire dall’8 agosto 2016.
Sanzioni
Ai sensi della nuova normativa riguardante l'omesso versamento delle ritenute contributive da parte datore di lavoro, operate a dipendenti e collaboratori, le sanzioni sono: di tipo penale, se l'omesso versamento sia superiore a 10.000 euro annui, con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro; di tipo amministrativo, se l'omesso versamento non sia superiore a 10.000 euro annui, con la sanzione da 10 mila a 50 mila euro.
Modalità di compilazione
Nella sezione "Contribuente" del modello va indicato il codice fiscale del soggetto responsabile della violazione che esegue il versamento.
Nella sezione "Erario ed altro", devono essere riportati:
- nel campo tipo, la lettera "I"
- nel campo "elementi identificativi", un codice di 17 caratteri, formato dal codice della sede Inps (primi quattro caratteri), l'anno di notifica dell'atto (altri quattro caratteri), il numero di protocollo dell'atto notificato (caratteri da 9 a 15) e il codice "99" (ultimi due caratteri)
- nel campo "codice", la causale "SAMM"
- nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stata commessa la violazione.
La risoluzione n. 62/2016 chiarisce che se il versamento è eseguito dal soggetto responsabile solidale della violazione, nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati nel campo “codice fiscale”, il codice fiscale del responsabile della violazione e nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto obbligato solidale della violazione unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “50”.
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