Sanzioni bancarie Niente penale

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Sanzioni bancarie Niente penale

Alle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 144 Tub per “carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione”, non può essere attribuito carattere penale. Sicché, in considerazione della natura meramente amministrativa delle stesse, non si pone un problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia, con le garanzie riservate ai processi penali ex art. 6 Convenzione per i diritti dell’uomo.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di un manager (direttore generale e componente del comitato di controllo di un istituto bancario) contro le sanzioni pecuniarie inflittegli ai sensi dell’art. 144 Tub.

Sanzioni 144 Tub Garanzie processo penale non estensibili

Dette ultime sanzioni appaiono infatti differenti rispetto a quelle previste ex art. 187 ter Tuf, per le quali la Cedu ha affermato il carattere sostanzialmente penale, con conseguente applicabilità delle garanzie previste per i processi penali.

Secondo la Corte, con sentenza n. 3656 del 24 febbraio 2016, in particolare, le medesime garanzie non risultano estensibili alla materia oggetto del presente giudizio, inerente le sanzioni amministrative ex art. 144 Tub, in considerazione delle seguenti differenze:

  • Il citato art. 144 prevede quale massimo edittale della sanzione irrogabile, la somma di euro 129.110,00, assolutamente non compatibile con quella di euro 5.000.000,00 (in alcune circostanze ulteriormente elevabile), prevista per le violazioni ex art. 187 ter Tuf;
  • Nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 144 Tub non si accompagnano sanzioni accessorie; laddove invece l’applicazione delle sanzioni ex art. 187 ter Tuf comporta la sanzione accessoria, ai sensi dell’art. 187 quater, della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali delle società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione direzione e controllo delle medesime società quotate o di società appartenenti al medesimo gruppo;
  • Infine, all’art. 144 Tub non si accompagna una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 187 sexies Tuf, secondo cui l’applicazione delle sanzioni amministrative importa sempre la confisca del prodotto o dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

 

 

 

 

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