Sanzione disciplinare invalida se l’infrazione non è contestata quando possa ritenersi ragionevolmente sussistente

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Sanzione disciplinare invalida se l’infrazione non è contestata quando possa ritenersi ragionevolmente sussistente

Due dipendenti che avevano pagato allo sportello ingenti somme in contanti in violazione delle disposizioni generali che regolavano i rimborsi sui libretti di risparmio, sono state oggetto di un provvedimento disciplinare (1 ora di multa).

La Cassazione, con sentenza n. 25021 del 23 ottobre 2017, ha condannato la società a rimborsare alle dipendenti le somme loro trattenute in esecuzione delle suddette sanzioni, ribadendo che, per giurisprudenza consolidata, la contestazione disciplinare deve avvenire non appena il datore di lavoro abbia elementi tali da fargli ritenere ragionevolmente sussistenti le infrazioni e non può, invece, procrastinarla fino a quando non abbia acquisito l'assoluta certezza dei fatti (cfr. Cassazione, sent. n. 21633/13; Cassazione, sentenza n. 3532/13; Cassazione, sentenza n. 1101/07).

D’altra parte, l'interesse del datore di lavoro all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, per cui nel caso in cui la contestazione sia tardiva, resta precluso l'esercizio del potere datoriale e la sanzione irrogata è invalida.

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