Teste va reso edotto delle proprie garanzie difensive
Pubblicato il 19 aprile 2018
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Le Sezioni Unite civili di Cassazione – sentenza n. 9557 del 18 aprile 2018 - hanno confermato la sanzione disciplinare della censura, irrogata nei confronti di un procuratore della Repubblica che, nell’interrogare un testimone, non lo aveva invitato a nominare un difensore di fiducia, nel rispetto dei principi del giusto processo, quando, nel corso della prova testimoniale, erano emersi indizi di reato a suo carico.
Sanzionato il Pm che non interrompe l’esame del teste se emergono indizi a suo carico
La Suprema corte ha, in particolare, ricordato come qualora una persona non sottoposta ad indagini renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, spetti all'autorità procedente l’onere di interrompere l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti nonché invitando la stessa a nominare un difensore di fiducia.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: