Sanitari, nuovi massimali per le polizze assicurative

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In vigore, dal 16 marzo 2024, le nuove regole sui massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative e gli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie.

I nuovi massimali sono contenuti nel Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) n. 232 del 15 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell'1 marzo 2024 e in vigore, come detto, dal 16 marzo.

Nel provvedimento, segnatamente, sono disciplinati:

  • i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;
  • i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio;
  • le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione;
  • la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti. relativi ai sinistri denunciati.

Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative

Per le strutture, i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso terzi, individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:

  • per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, è previsto un massimale non inferiore a 1milione di euro per sinistro;
  • per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, è previsto un massimale non inferiore a 2milioni di euro per sinistro;
  • per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, è previsto un massimale non inferiore a 5milioni di euro per sinistro.

Con riferimento agli esercenti la professione sanitaria:

  • per coloro che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il massimale previsto non è inferiore a 1milione di euro per sinistro;
  • per chi svolge anche le suddette attività, invece non sarà inferiore a 2milioni di euro per sinistro.
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