Sanitari, nuovi massimali per le polizze assicurative
Pubblicato il 15 marzo 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
In vigore, dal 16 marzo 2024, le nuove regole sui massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative e gli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie.
I nuovi massimali sono contenuti nel Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) n. 232 del 15 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell'1 marzo 2024 e in vigore, come detto, dal 16 marzo.
Nel provvedimento, segnatamente, sono disciplinati:
- i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;
- i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio;
- le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione;
- la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti. relativi ai sinistri denunciati.
Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative
Per le strutture, i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso terzi, individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:
- per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, è previsto un massimale non inferiore a 1milione di euro per sinistro;
- per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, è previsto un massimale non inferiore a 2milioni di euro per sinistro;
- per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, è previsto un massimale non inferiore a 5milioni di euro per sinistro.
Con riferimento agli esercenti la professione sanitaria:
- per coloro che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il massimale previsto non è inferiore a 1milione di euro per sinistro;
- per chi svolge anche le suddette attività, invece non sarà inferiore a 2milioni di euro per sinistro.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: