Sanatoria credito d’imposta R&S, istanza a fine ottobre 2024

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Sanatoria credito d’imposta R&S, istanza a fine ottobre 2024

Deadline al 31 ottobre 2024 (il termine del 30.07.2024 è stato posticipato, da ultimo, dal D.L. n. 39/2024 convertito) per avvalersi della procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo. 

L’articolo 5, commi 7-12 del D.L. n. 146/2021, infatti, ha previsto una specifica procedura che permette ai soggetti che, alla data del 22.10.2021, hanno utilizzato indebitamente in compensazione il bonus ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013, di regolarizzare la propria posizione fruendo dello stralcio delle sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione. Per quanto riguarda l'attuazione di ciò è stato emanato il provvedimento n.188987/E/2022, recentemente aggiornato dal provvedimento n.169262/E/2024.

Pertanto, al fine di aderire alla procedura occorre:

  • presentare l’apposito modello entro il 31.10.2024;
  • eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2024 (senza avvalersi della compensazione), anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

Sul piano operativo, quindi, ai fini del riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato occorre procedere all’invio, entro il prossimo 31 ottobre, di una apposita istanza. Il modello va presentato esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al DPR 322/1998 ovvero tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 322/1998 e successive modificazioni.

La sanatoria si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2024. In caso di opzione per la “rateazione”, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza rispettivamente al 16 dicembre 2024, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. Per l’Agenzia delle Entrate, il versamento del dovuto va effettuato in unica soluzione (senza fruire della rateazione) nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021, e non sia ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero, nel caso in cui sia stato consegnato un PVC entro il 22.10.2021; il provvedimento 188987/E/2022 ha implicitamente precisato che per "atto istruttorio", si deve intendere il PVC. Appare chiaro che la consegna al 22.10.2021 di atti istruttori diversi dal PVC non impedisce la rateazione. Di contro, la rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura sia stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato “successivamente” al 22 ottobre 2021 ovvero da un atto di constatazione contenuto in un PVC consegnato successivamente alla suddetta data. 

Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti nonché l’applicazione di sanzioni e interessi. Resta fermo che il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione. Inoltre, in esito al perfezionamento della procedura è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del DLgs. n. 74/2000.

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