Salve le misure per gli apprendisti sospesi o licenziati

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La Corte costituzionale difende la disciplina introdotta dal D.L. n. 185/2008 per gli apprendisti sospesi o licenziati.

La questione, sollevata dal Tribunale di Lucca, riguarda la possibile disparità di trattamento a cui può dar seguito l'art. 19, comma 1, lettera c), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. L'articolo prevede l'erogazione di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione, per un periodo massimo di 90 giorni, a favore degli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, a condizione che sussista un intervento integrativo da parte degli enti bilaterali, nella misura di almeno il venti per cento dell’indennità stessa.

Il Tribunale di Lucca ritiene, nella norma del D.L. n. 185/2008, sussistente una disparità di trattamento che può toccare un lavoratore che, a differenza di altri, non possa accedere all'indennità a causa della mancanza, nella contrattazione collettiva, dell'ente bilaterale o dell'assenza della previsione della misura richiesta.

La Consulta, con sentenza n. 108 del 29 maggio 2013, ritiene la questione infondata. I giudici affermano come la disposizione in discorso sia stata introdotta dal legislatore come incentivo per le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori affinché sviluppino il sistema degli enti bilaterali nel senso dell’istituzione di forme di intervento anche a favore degli apprendisti sospesi o licenziati.

Inoltre, deve essere considerato il carattere sperimentale e transitorio della norma - infatti ha trovato applicazione dal 2009 fino a tutto il 2012 – nonché il fatto che la misura non era a carico di datori o lavoratori, bensì della fiscalità generale, attraverso la creazione di un apposito fondo.

Per tali ragioni, conclude la Consulta, la norma non può essere considerata discriminatoria anche per il fatto che, in caso di mancato intervento degli enti bilaterali, i lavoratori (inclusi gli apprendisti) accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente e possono, in sostanza, usufruire di tali misure.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 22 - Disoccupazione «bilaterale» - G. Fal.

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