Saldo IMU 2023, quali regole per i pensionati residenti all’estero?
Pubblicato il 13 dicembre 2023
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La scadenza del 18 dicembre 2023 per il versamento del saldo Imu relativo all’anno in corso interessa anche i pensionati residenti all’estero, per i quali sono, però, previste regole specifiche.
Il saldo IMU 2023 è in scadenza il 18 dicembre, con due giorni in più, rispetto alla data ordinaria del 16 dicembre che quest’anno coincide con il fine settimana.
L’Imposta municipale unica sugli immobili prevede, come ogni anno, due appuntamenti:
- la prima rata di acconto – da versare entro il 16 giugno 2023, con le aliquote del 2022;
- la seconda rata a saldo o eventuale conguaglio – da versare entro il 18 dicembre 2023 con aliquote pubblicate entro ottobre 2023.
Sono previste per l’Imu, esenzioni, agevolazioni e riduzioni.
Una riduzione specifica è riservata ai pensionati residenti all’estero.
Pensionati residenti all’estero, riduzione IMU al posto dell’esenzione
È stato l’articolo 1, comma 48, della n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ad introdurre la citata riduzione.
La norma recita: "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
NOTA BENE: Per ristorare i comuni dalle suddette minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro.
Tale riduzione è stata introdotta per colmare il vuoto lasciato dall’esenzione prevista in precedenza.
La Commissione UE aveva avviato contro l’Italia una procedura di infrazione, conclusa il 30 ottobre 2020, con la quale si evidenziava il trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani e ciò aveva portato il legislatore ad eliminare l’esenzione prevista in precedenza.
Dal 2021, è stata introdotta la norma sulla riduzione dell’imposta da versare al posto della sua totale esenzione, stabilendo per il solo anno 2022 una misura differente dell’abbattimento dell’imposta.
Solo limitatamente all’anno 2022, infatti, l’articolo 1, comma 743, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha stabilito che l’IMU dovuta dai soggetti in argomento è ridotta al 37,5%
Dal 2023, invece, per il calcolo dell’Imu dovuta dai pensionati esteri si torna alla regola principale, ossia l’importo dell’imposta dovuta è dimezzato.
Per pagare metà dell’importo IMU da versare per gli immobili posseduti, i pensionati e le pensionate estere devono però rispettare alcuni requisiti:
- lo sconto è applicabile per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo;
- l’abitazione non deve essere locata o data in comodato d’uso;
- l’immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti con i seguenti requisiti:
- non essere residenti nel territorio dello Stato;
- essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
NOTA BENE: Dunque, l’agevolazione si applica ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale. In favore di questi soggetti è prevista, inoltre, una riduzione della TARI: l’importo dovuto è ridotto di due terzi rispetto alla misura ordinaria.
ATTENZIONE: A differenza di quanto previsto per l’esenzione totale dall’imposta, è stato eliminato dalla normativa di riferimento l’esplicito richiamo al requisito dell’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero).
La suddetta riduzione dell’Imu vale, in generale, per tutti i non residenti.
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