Acconto IMU 2023 in scadenza: chi deve pagare e come fare

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Acconto IMU 2023 in scadenza: chi deve pagare e come fare

È in scadenza l’acconto IMU 2023: il 16 giugno si deve pagare la prima rata dell'Imposta municipale unica, mentre il restante 50% è da corrispondere entro il 16 dicembre. Per chi sceglie la soluzione unica, vale la scadenza di metà mese.

Si ricorda che l’Imposta Municipale Propria è il tributo istituito dal Governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.

Fino al 2013 l’Imposta è stata applicata anche sull’abitazione principale; poi, è stato previsto un esonero per le abitazioni principali, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso).

Dunque, il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il possesso di: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

A doverla pagare sono, quindi, i seguenti soggetti:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il discorso però non è così semplice, dato che la normativa prevede una serie di esenzioni ed alcune agevolazioni.

Vediamo chi deve pagare l’acconto per il 2023 e come procedere al versamento.

Chi deve pagare l’IMU 2023?

I soggetti passivi dell’Imposta restano confermati dal Dipartimento delle Finanze nei proprietari di immobili e nei titolari di diritti reali, concessionari e locatari, ma non anche nell’occupante dell’immobile, che invece era assoggettato alla TASI, fin quando questa tassa non è stata abolita dalla Legge di bilancio 2020.

NOTA BENE: Per gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ILIA per il Friuli Venezia Giulia dal 2023

Con la Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, viene istituita nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’imposta municipale propria (IMU).

L’ILIA è l’imposta dovuta:

  • per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli,
  • dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie),
  • dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

NOTA BENE: Sono esenti le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.

Ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 17/2022 il termine entro il quale presentare la dichiarazione rimane il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio.

Circa le modalità di versamento, l’articolo 19 della L. R. n. 17/2022 rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina IMU.

Pertanto:

  • il versamento dell’imposta avviene, come già accaduto per l’IMU, mediante il modello F24 e F24 EP. Trattandosi di un tributo in autoliquidazione, spetta al soggetto passivo provvedere autonomamente al calcolo del tributo dovuto;
  • è previsto che la prima rata dell’imposta sia pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2022 e che, per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le prime due rate siano pari ciascuna al 50 per cento dell’importo complessivo corrisposto a titolo di IMU per l’anno 2022;
  • i termini per il pagamento della rata di acconto e di saldo, rimangono rispettivamente fissati al 16 giugno e al 16 dicembre di ciascun anno d’imposta, in ragione del rinvio operato alla normativa IMU previgente;
  • per gli Enti non commerciali permangono tre rate: le prime due devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
NOTA BENE: Pertanto, anche la prima rata dell’ILIA per il 2023 dovrà essere versata entro il 16 giugno 2023. La seconda rata, a saldo dell’ILIA dovuta per il 2023, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune per tale anno, andrà invece versata, analogamente all’IMU, entro il 18 dicembre 2023, essendo il 16 dicembre un sabato.

Esenzioni IMU, novità 2023

Con riferimento all’acconto o la rata unica da versare entro il prossimo venerdì 16 giugno, è da ricordare che restano esenti le abitazioni principali e le relative pertinenze, salvo il caso degli immobili di lusso.

ATTENZIONE: Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

E’ stata la Legge di Bilancio 2020 a stilare una lista di immobili e fabbricati da escludere dal campo di applicazione dell’imposta (es. immobili posseduti dallo Stato e dai comuni; fabbricati con destinazione ad usi culturali, di culto e di proprietà della Santa Sede, ecc.).

In più, la Legge di bilancio 2023 ha aggiunto altre novità per l’anno in corso.

Da quest’anno sono esonerati dal pagamento dell’imposta anche i proprietari di immobili che risultano occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, ma solo a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o sia iniziata l’azione giudiziaria penale per occupazione abusiva, come previsto dagli articoli 614, comma 2, o 633 del Codice Penale.

NOTA BENE: A tutte le esenzioni ordinarie si aggiungono, poi, le misure adottate per far fronte ad eventi straordinari.

Continuano, così, ad essere esenti gli immobili distrutti oppure oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili situati nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, stesso trattamento è riservato ai fabbricati dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti, invece, nel 2012.

Alla lista si è aggiunta, infine, un’altra esenzione che ha fatto seguito agli eventi alluvionali che hanno interessato nel mese di maggio la regione Emilia-Romagna.

ATTENZIONE: Pertanto, non dovranno pagare l’IMU nemmeno i soggetti che, all’1° maggio 2023, risultano residenti oppure hanno sede legale od operativa in uno dei Comuni alluvionati dell’Emilia Romagna, sulla base della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza fino al 31 agosto 2023, disposta per tutti i territori colpiti dall’emergenza maltempo.

Tra le agevolazioni, invece, da segnalare le seguenti:

  • per immobili inagibili o inabitabili, l’IMU si calcola a partire da una base imponibile ridotta del 50%;
  • per abitazioni residenziali locate a canone concordato si versa una IMU ridotta al 75%;
  • per immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai figli, è previsto uno sconto IMU del 50%.

Quando si paga l’IMU?

Generalmente si può decidere di pagare l’IMU in due rate di pari importo, che scadono:

  • il 16 giugno per il versamento dell’acconto;
  • il 16 dicembre per il versamento del saldo.

NOTA BENE: Nel caso in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Quest’anno il versamento di dicembre slitta al giorno 18, dato che il 16 cade di sabato.

In alternativa, si può scegliere di pagare l’IMU in un’unica soluzione con versamento della rata totale entro il 16 giugno.

Come calcolare l’IMU?

Per calcolare l’IMU si deve applicare la seguente procedura: si rivaluta la rendita catastale aggiungendovi il 5%, poi si moltiplica il risultato per il coefficiente catastale (ad esempio 160) e, infine, si moltiplica di nuovo quanto ottenuto per l’aliquota IMU.

Le aliquote IMU sono stabilite di anno in anno da apposita delibera comunale, rispettando i criteri nazionali, risultando quindi variabili a discrezione delle singole Amministrazioni Comunali che incassano gli introiti. L’aliquota IMU è di base fissata all’8,6 per mille, ma può arrivare fino al 10,6 per mille o all’11,4 per mille per i Comuni che confermano la ex maggiorazione TASI degli anni precedenti.

Per la prima rata oppure per l’acconto di giugno, il calcolo avviene in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2023, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU nel 2022.

Per la seconda rata a saldo di dicembre, le aliquote sono stabilite sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.

IMU 2023, come si paga

L’IMU si può pagare tramite versamento con il modello F24 (“standard” o “semplificato”) o tramite bollettino postale.

È preferibile l’uso del F24 per compensare l’IMU con eventuali crediti fiscali o contributivi.

Inoltre, con un unico modello, si può versare l’imposta dovuta in più Comuni, indicando i diversi codici catastali dei Comuni nell'apposita sezione.

Il pagamento viene arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore

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