Imu ridotta per non residenti con pensione in regime di convenzione con Italia. Precisazioni
Pubblicato il 14 giugno 2021
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Precisazione del Mef sulla riduzione Imu per l’unica unità immobiliare, non locata né concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
L’11 giugno 2021 il dipartimento delle Finanze ha diffuso la risoluzione n. 5 per fornire indicazioni sull’applicazione dell’Imu e della Tari agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Agevolazioni Imu e Tari per soggetti con pensione in regime di convenzione internazionale con l’Italia
Il riferimento normativo è la legge di bilancio 2021, articolo 1, comma 48, ai sensi del quale l’Imu è dimezzata e la Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi per la sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Si spiega che il regime di favore non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza; infatti la disposizione normativa prevede in modo espresso che sussista la residenza in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.
Inoltre, dal punto di vista previdenziale, la definizione di pensione in regime internazionale sta a significare una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati:
- in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito;
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale). Si precisa che per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi.
La risoluzione n. 5/DF afferma che in tali casi non è applicabile il regime in parola.
Quindi, le pensioni in regime europeo e quelle in regime di convenzione bilaterale, tranne le eccezioni sopra descritte, rientrano nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia”: ciò implica l’applicazione della riduzione alla metà dell’Imu ed anche della riduzione di due terzi per il versamento della Tari.
Non rientra, specifica il Mef, nella norma di favore il caso della pensione che sia maturata esclusivamente in uno Stato estero, ipotesi non prevista dalla legge.
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