Saldo e acconto imposte: versamenti al 1° luglio 2024

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Saldo e acconto imposte: versamenti al 1° luglio 2024

Entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) ovvero il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, va effettuato il versamento del saldo 2023 e acconto 2024 dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (Ivie e Ivafe).

Va segnalato che:

  • limitatamente al periodo d'imposta 2023 e per le sole persone fisiche titolari di partita Iva che, nel 2022, dichiarano ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro, l'art. 4 del D.L. 145/2023 ha prorogato al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuta;
  • il  decreto Adempimenti conferisce a tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi. A decorrere dal versamento «delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023», pertanto, è previsto il differimento al 16 dicembre del termine ultimo entro cui perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
  • il  decreto Adempimenti, inoltre, ha individuato, per tutti i contribuenti, un’unica data di scadenza – al 16 di ogni mese – entro cui  effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Come di consueto, il calcolo dell’acconto va effettuato in base al metodo “storico” ovvero al metodo “previsionale” nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di ricalcolo delle imposte 2023 sulle quali commisurare gli acconti 2024.  Inoltre, resta ferma la misura dell’acconto: 50% per la prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, in caso di contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e bipartizione del 40% (1° rata) e 60% (2° rata) per i contribuenti estranei agli ISA, oppure il versamento in un’unica soluzione laddove l’importo della prima non superi 103 euro. Il saldo 2023 di Irpef e relative addizionali è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal modello redditi 2024 e quanto già versato a titolo di acconto. Come in passato, l’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo non è superiore a 12 euro.

Ai fini dell’acconto Irpef 2024, i contribuenti interessati (se non sussistono obblighi di ricalcolo) sono tenuti a pagare il 100% dell’importo risultante da rigo RN34 (differenza) del modello Redditi PF, se in tale rigo è riportato un importo pari o superiore a 52 euro. L’acconto va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro.  Devono pagare l'acconto Irpef anche i soggetti che pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il versamento del saldo Ires 2023 e del primo acconto 2024 occorre tener presente che lo stesso va effettuato entro:

  • l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ossia al 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) ovvero al 31 luglio 2024 con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare ed approvazione del bilancio nei termini “ordinari”;
  • l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per le società con esercizio solare ed approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con la possibilità di usufruire del differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. L’acconto Ires dovuto dalle società di capitali, dagli enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’ammontare esposto nei righi RN17 del modello Redditi SC 2024 ovvero RN28 del modello Redditi ENC 2024.

Anche per gli acconti Ires, è possibile applicare il metodo storico o quello previsionale. Inoltre, anche l’acconto Ires va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti d’imposta si applicano le sanzioni previste di cui ai Dlgs. n. 471 e 472 del 1997. Per sanare le violazioni è, comunque, possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

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