Salario minimo a tre vie: al via l’esame al Senato
Pubblicato il 19 settembre 2025
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Il 17 settembre 2025 la 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato ha concluso l’esame, in sede referente, dei tre disegni di legge sul salario minimo: il DDL AS1237, il DDL AS956 e il DDL AS957.
La discussione in Aula è stata calendarizzata per il 23 settembre 2025.
Cosa prevedono le tre iniziative legislative in discussione al Senato?
Quadro costituzionale e contrattuale di riferimento
Innanzitutto va ricordato che il dibattito sul salario minimo si inserisce nel solco dell’art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa.
La mancata attuazione dell’art. 39 Cost. ha, di fatto, lasciato alla contrattazione collettiva la funzione di garante della retribuzione costituzionalmente giusta ("proporzionata e sufficiente"), con il rischio di una proliferazione incontrollata dei contratti collettivi e degli attori sindacali e datoriali firmatari.
NOTA BENE: Al riguardo sono tuttavia confortanti i dati che emergono dalla rilevazione e misurazione della rappresentanza sindacale ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria per l’anno 2024, svolta dall’INPS, in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), le Regioni a Statuto speciale, le Province autonome, CGIL, CISL, UIL e Confindustria. Su 27 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’area Confindustria, di cui 4 sottoscritti anche da Confservizi (e che interessano circa 4 milioni di lavoratrici e lavoratori, ossia la grande maggioranza degli addetti ai singoli settori interessati dai contratti collettivi oggetto di monitoraggio), CGIL, CISL e UIL rappresentano in media oltre il 91% della rappresentanza sindacale complessiva.
L’articolo 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha fornito una definzione legale di contratto collettivo leader, stabilendo che, salvo diversa previsione e per l'applicazione delle sue norme, per contratti collettivi sia intendano " i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
La giurisprudenza. più volte chiamata a prouniciarsi sull'argomento, ha progressivamente individuato il parametro costituzionale della giusta retribuzione nella contrattazione stipulata dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
In questo quadro complesso si innestano le tre proposte di legge (DDL AS1237, il DDL AS956 e il DDL AS957) all’esame del Senato.
DDL AS1237: il “sistema misto”
Il DDL AS1237, promosso dai partiti di opposizione, propone l’introduzione di un salario minimo orario legale pari a 9 euro lordi, ma senza esautorare il ruolo della contrattazione collettiva.
In sintesi, il DDL 1237 introduce un sistema “misto”: rafforza la contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, ma introduce anche una soglia minima inderogabile (9 euro lordi orari) come parametro legale, accompagnata da meccanismi di aggiornamento e strumenti di sostegno per i datori di lavoro.
Il disegno di legge dà attuazione all’art. 36 Cost. e mira a garantire ai lavoratori subordinati e a specifiche forme di collaborazione (escluse alcune tipologie del d.lgs. 81/2015) una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata.
L’obbligo riguarda sia i datori di lavoro imprenditori che non imprenditori. Sono ricompresi anche rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e prestazioni d’opera coordinata e continuativa, per i quali è previsto un compenso proporzionato al risultato, in rapporto al tempo necessario.
La retribuzione complessiva comprende il trattamento minimo, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive e indennità fisse e continuative. Essa non può essere inferiore a quanto stabilito dal CCNL applicabile, stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In ogni caso, il trattamento minimo orario non può scendere sotto i 9 euro lordi.
Per il lavoro domestico, la soglia verrà stabilita con regolamento ministeriale entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
In presenza di più CCNL, prevale quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata. In assenza di contratti specifici, il riferimento è al CCNL del settore affine o che disciplina mansioni equiparabili nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
Per i collaboratori e gli agenti, la retribuzione non potrà comunque essere inferiore a quella prevista dal CCNL per mansioni assimilabili svolte da lavoratori subordinati. Anche l’art. 2225 c.c. viene modificato, introducendo un principio secondo cui il compenso per le prestazioni d’opera non può essere inferiore a quello fissato dai CCNL comparativamente più rappresentativi.
Se un CCNL scade o viene disdettato, fino al rinnovo resta in vigore, per la parte economica, il contratto previgente prevalente, garantendo continuità nella tutela salariale.
DDL AS956: la paga base legale
Il DDL AS956 è un disegno di legge di iniziativa popolare e prevede l’introduzione di una paga base oraria minima di 10 euro lordi, riferito al livello di inquadramento più basso previsto dai CCNL.
In caso di retribuzione inferiore, si applica comunque il CCNL di settore che garantisca la paga base non inferiore a 10 euro, quale parametro di retribuzione proporzionata e sufficiente.
Oltre al minimo orario, restano dovute tredicesima, retribuzioni differite, straordinari, scatti di anzianità e ulteriori voci economiche previste dal contratto collettivo applicabile.
È fatto salvo il diritto all’applicazione di CCNL (nazionali, territoriali, aziendali) che garantiscano trattamenti economici superiori.
Il salario minimo è aggiornato semestralmente (1° gennaio e 1° luglio) con decreto ministeriale, sulla base dell’IPCA (indice armonizzato dei prezzi al consumo dell’UE).
La disciplina si estende alle collaborazioni prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente, incluse quelle gestite tramite piattaforme digitali.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie crescenti in base alla durata del rapporto sottopagato (da 1.500 a 9.000 € per lavoratori impiegati fino a 30 giorni; da 3.000 a 18.000 € per rapporti da 31 a 60 giorni; da 6.000 a 36.000 € per rapporti oltre i 60 giorni).
DDL AS957: la delega al Governo
Il DDL AS957, già approvato dalla Camera dei deputati, si affida ad una delega legislativa
Il provvedimento non introduce direttamente un valore legale di salario minimo, ma delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, decreti legislativi per garantire l’attuazione dell’art. 36 Cost., rafforzando la contrattazione collettiva e contrastando dumping contrattuale, lavoro sottopagato e concorrenza sleale.
L’articolo 1 della legge delega affida al Governo il compito di intervenire in materia di retribuzione e contrattazione collettiva, con l’obiettivo di garantire salari giusti ed equi, contrastare il lavoro sottopagato (incluse le nuove forme organizzative come le piattaforme digitali), favorire la tempestiva contrattazione nazionale e prevenire fenomeni di dumping contrattuale derivanti da accordi al ribasso.
Il criterio centrale è l’individuazione, per ciascuna categoria di lavoratori, dei CCNL maggiormente applicati, in base al numero di imprese e dipendenti, da assumere come riferimento per i trattamenti economici minimi complessivi da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria, Tali standard dovranno essere estesi anche ai lavoratori impiegati negli appalti e subappalti, nonché a coloro che non risultano coperti da contrattazione, applicando in questi casi il contratto del settore più affine.
La delega prevede inoltre strumenti per incentivare la contrattazione di secondo livello, in grado di adattarsi a specifiche esigenze, comprese le differenze territoriali legate al costo della vita. Per rafforzare la trasparenza, è introdotto l’obbligo di indicare il codice del CCNL applicato nelle comunicazioni obbligatorie (UNIEMENS, CO e buste paga).
Sono previste misure per favorire il rinnovo dei contratti scaduti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto, e l’intervento diretto del Ministero del lavoro nei casi di mancato rinnovo o di assenza di copertura contrattuale, limitatamente alla definizione dei trattamenti minimi. A ciò si aggiunge il rafforzamento dei controlli sul sistema cooperativo e la possibilità di disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d’impresa.
L’articolo 2 conferisce al Governo una delega per intervenire in materia di controlli e trasparenza sulle retribuzioni e sulla contrattazione collettiva, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di contrasto al dumping contrattuale, alla concorrenza sleale, all’evasione contributiva e al lavoro irregolare.
La delega prevede che, entro sei mesi, siano adottati decreti legislativi volti a razionalizzare e rendere più efficaci le comunicazioni tra imprese ed enti pubblici, così da garantire la raccolta certa e uniforme dei dati relativi ai contratti collettivi applicati e ai trattamenti economici effettivamente corrisposti ai lavoratori.
Viene inoltre stabilita la necessità di potenziare le attività ispettive, anche tramite strumenti tecnologici avanzati e banche dati condivise, per aumentare la capacità di controllo su fenomeni come il lavoro nero, l’evasione contributiva e l’applicazione di contratti non rappresentativi.
Un ulteriore punto qualificante è l’introduzione di forme di rendicontazione pubblica semestrale, che consentano di monitorare l’efficacia delle misure di contrasto al caporalato, al lavoro irregolare e agli abusi nel settore cooperativo. Queste rendicontazioni dovranno basarsi sulle risultanze delle attività ispettive dell’INL e di altri soggetti deputati ai controlli.
Le disposizioni non si applicano al pubblico impiego.
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