Sì alle agevolazioni fiscale per le Bcc che rispettano i requisiti di legge
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 09 febbraio 2012
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Con la consulenza giuridica dello scorso 6 dicembre resa a Federcasse (n. protocollo 954-143263/2011), l’agenzia delle Entrate fa chiarezza su alcune attività di accertamento che gli uffici periferici conducono a carico delle banche di credito cooperativo (Bcc) e che se non corrette possono sfociare in pretese ingiustificate.
Le Bcc che rispettano i requisiti non lucrativi previsti dall’articolo 2514 del Codice civile e il vincolo di operatività prevalente con soci di cui all’articolo 35 del Tub, di fatto, possono godere di alcune agevolazioni fiscali che in nessun caso possono essere negate. Questi parametri rappresentano, infatti, requisiti necessari e sufficienti, non esistendone altri.
Di conseguenza, le agevolazioni non sono revocabili se le condizioni economiche applicate ai soci non sono vantaggiose rispetto al mercato. Analogamente, le agevolazioni sono salve anche se non è rispettato il requisito del localismo, che fissa al 5% la quota massima delle attività di rischio assunte al di fuori della zona di competenza territoriale.
L’intervento chiarificatore, richiesto dietro forma di consulenza giuridica, si è reso necessario visto che, spesso, il Fisco fatica a riconoscere che le Bcc sono necessariamente cooperative a mutualità prevalente. Ciò, anche in virtù del fatto che la perdita di tale qualifica non viene nemmeno contemplata per le Bcc, essendo per esse inapplicabile l'articolo 2545-octies del Codice. Il legislatore ha così ricondotto nell'ambito della normativa bancaria i requisiti oggettivo e soggettivo necessari per qualificare le Bcc come cooperative a mutualità prevalente.
Riguardo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, spesso l’Agenzia ritiene di potere disconoscere il diritto a tali benefici anche se è previsto un particolare vincolo procedurale che impone la richiesta di un preventivo parere alla Banca d'Italia e al ministero dello Sviluppo economico (Dpr 601/1973). E' ovvio che tale pretesa non risulta condivisibile perché altrimenti verrebbe a decadere il presupposto della necessaria indipendenza e terzietà dell’organo di controllo bancario, dal momento che il Fisco si aggiudicherebbe il diritto di accertare direttamente presupposti di fatto che sono già oggetto dell'attività di vigilanza svolta da Banca d'Italia.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Scudo del fisco per i controlli sulle banche di credito cooperativo - Melchiori
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