Sì alla notifica alla vicina del legale rappresentante
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 26 febbraio 2010
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Con sentenza n. 4410 depositata il 24 febbraio 2010, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato un avviso di rettifica notificato alla vicina di casa del legale rappresentante della società stessa. La ricorrente sosteneva la nullità di detta notifica in quanto la donna a cui era stato consegnato il plico non era qualificata per il ritiro degli atti a lei indirizzati.
Di diverso avviso i giudici di legittimità che, per contro, hanno ritenuto corretta la procedura seguita dal messo notificatore il quale, stante l'assenza, nella sede sociale, delle persone indicate nell'articolo 145 Codice di procedura civile ed apparendo nell'intestazione dell'atto la persone fisica che rappresentava l'ente, si era diretto presso l'abitazione di quest'ultimo e, non trovandolo, aveva consegnato l'avviso alla vicina di casa, inviando, successivamente, presso la sede legale dell'ente, una raccomandata con la quale si portava a conoscenza del contribuente l'avvenuta consegna dell'atto con le modalità sopra indicate.
Per la Corte, la consegna dell'atto alla vicina di casa implicava, altresì, l'attestazione “che quella consegna non era altrimenti possibile”; conseguentemente, il procedimento era da intendersi perfezionato con la spedizione della raccomandata all'indirizzo del destinatario.
Di diverso avviso i giudici di legittimità che, per contro, hanno ritenuto corretta la procedura seguita dal messo notificatore il quale, stante l'assenza, nella sede sociale, delle persone indicate nell'articolo 145 Codice di procedura civile ed apparendo nell'intestazione dell'atto la persone fisica che rappresentava l'ente, si era diretto presso l'abitazione di quest'ultimo e, non trovandolo, aveva consegnato l'avviso alla vicina di casa, inviando, successivamente, presso la sede legale dell'ente, una raccomandata con la quale si portava a conoscenza del contribuente l'avvenuta consegna dell'atto con le modalità sopra indicate.
Per la Corte, la consegna dell'atto alla vicina di casa implicava, altresì, l'attestazione “che quella consegna non era altrimenti possibile”; conseguentemente, il procedimento era da intendersi perfezionato con la spedizione della raccomandata all'indirizzo del destinatario.
- ItaliaOggi, p. 27 - Notifica ok alla vicina di casa – Bongi
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