Sì al sequestro della documentazione del legale sottoposto ad indagine

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 39837 del 9 ottobre 2012, ha respinto il ricorso presentato da un legale contro la decisione con la quale, nell’ambito di indagini finalizzate all’accertamento del reato di associazione per delinquere volta alla consumazione di truffe e falsi, il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro, presso lo studio legale del ricorrente, di tutta la documentazione relativa alle istruttorie in itinere e di quelle già concluse.

A fronte delle doglianze del professionista, il quale lamentava una violazione dell’articolo 253 del Codice di procedura penale che consente il sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti ad un reato già individuato, la Suprema corte ha sottolineato come il decreto del Pm non riguardava indiscriminatamente tutti gli atti esistenti presso lo studio legale bensì era specificamente diretto al sequestro della documentazione da cui poteva desumersi l’effettivo utilizzo di atti falsi.

Parimenti, è stata ritenuta infondata l’asserita violazione delle guarentigie previste dall’articolo 103 del Codice di procedura penale, in quanto – ricorda la Corte – le stesse non possono essere invocate ed applicate qualora, come nella specie, gli atti debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professioni legale che sia egli stesso la persona sottoposta a indagine.
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