Sì al risarcimento solo se c'è il vantaggio

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Il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 70/08, ha precisato che la domanda di risarcimento dei danni avanzata da un'impresa per aver subito una condotta concretatasi in concorrenza sleale (imitazione servile di prodotti), non può essere accolta senza la dimostrazione di una contrazione delle vendite o del fatturato e di un riscontro probatorio su cui fondare una valutazione equitativa.
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