Sì al compenso per il professionista che svolge le attività “caratteristiche” della professione

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Ancora una disquisizione sulle attività dei professionisti che sono da considerarsi libere e quelle che invece sono cosiddette “riservate” per gli iscritti agli Albi.

A sollevare la questione, un tributarista che ha svolto l’attività di consulenza fiscale senza appartenere ad un Ordine e a cui il cliente non voleva riconoscere la parcella richiesta perché non iscritto ad un Albo.

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza 124, depositata lo scorso 15 marzo, è intervenuto sulla scia di una precedente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 14058/2010), ritenendo che: “nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando tra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione”.

Di qui, la conclusione che il professionista ha diritto al compenso per l’attività svolta, soprattutto se lo stesso è determinato in base alle tariffe Lapet (associazione di appartenenza del professionista).
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