Sì al compenso del professionista se la modifica illecita è espressamente richiesta dal committente

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I giudici di Cassazione, con sentenza n. 18747 del 19 agosto, hanno respinto il ricorso presentato da alcuni clienti di un ingegnere avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva riconosciuto che il professionista avesse comunque diritto al compenso pattuito anche se il progetto posto in essere risultava violare la normativa urbanistica. Per i ricorrenti il contratto era da considerare nullo poiché lo stesso era mosso da un motivo illecito; ne derivava il venir meno del diritto al compenso per l'ingegnere. 

Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui il diritto al pagamento del professionista non può venir meno nei casi in cui - come in quello di specie - sia la stessa committenza, nella propria autonomia contrattuale, a chiedere espressamente di inserire nel progetto un'opera irrealizzabile in quanto posta in violazione delle normative urbanistiche.
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