Sì al bando di gara con requisiti specifici

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L'Amministrazione aggiudicatrice può, nel bando di gara, richiedere la presenza di requisiti più stringenti di quelli richiesti dalla legge purchè tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, con riguardo alla specificità dell'oggetto e non limitino, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti.

Lo ricorda la sentenza n. 3809 del 23 giugno 2011 del Consiglio di Stato rigettando il ricorso presentato contro la sentenza del Tar per la Puglia, che ha annullato il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara in favore di una società per l’affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente.

E' quindi legittimo il bando che richiede, a pena di esclusione, il possesso del requisito riguardante lo svolgimento, per almeno un triennio continuativo nell’ultimo quinquennio antecedente la data della gara, dei servizi di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tosap congiuntamente o separatamente, in uno o più comuni con popolazione pari o superiore a 90.000.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Riscossione, gare con più requisiti - Debenedetto

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